Cassazione Penale, Sentenza n. 21539/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta dalla S.r.l. Alfredo Guerri (perché estinta) e aveva rigettato la richiesta proposta personalmente da Alfredo Guerri, con riguardo al decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato tributario. Il ricorrente deduce che la fusione per incorporazione aveva trasferito i debiti tributari alla S.r.l. Domus (incorporante), che aveva ottenuto e stava rispettando un piano di rateizzazione per il pagamento del debito IVA; perciò, ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 (come modificato dal d.lgs. n. 87/2024), il sequestro non poteva essere disposto o doveva essere ridimensionato salvo concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale. Denuncia altresì errata valutazione del pericolo nel ritardo e mancata considerazione della situazione patrimoniale e dei pagamenti effettuati dalla Domus.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la fusione per incorporazione estintiva determina la successione universale della incorporante (S.r.l. Domus) nei diritti e obblighi tributari della incorporata (S.r.l. Alfredo Guerri), pertanto la rateizzazione concessa alla Domus è rilevante. In base al testo vigente dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, il sequestro finalizzato alla confisca non è adottabile se il debito è in corso di estinzione mediante rateizzazione (o procedure conciliative/accertamento con adesione), salvo che sussista un concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo e tenuto conto della gravità del reato. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Napoli per un nuovo esame della richiesta di riesame, da compiersi valutando la regolarità dei pagamenti del piano rateale, l'incidenza sul calcolo del profitto sequestrabile e la sussistenza del concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale secondo i criteri attuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter
Disposizione che individua il profitto del reato tributario quale oggetto della confisca; applicata come quadro normativo per la confisca del profitto del reato fiscale oggetto del sequestro
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis
«il sequestro dei beni finalizzato alla confisca del profitto dei reati tributari non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti»; disposizione integrata con la precisazione "salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato"
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la rateizzazione del debito, se regolarmente adempiuta dalla debitrice (anche se subentrata per fusione), ostacola l'adozione del sequestro finalizzato alla confisca, salvo che sia accertabile un concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale sulla base delle condizioni economico-finanziarie e della gravità del reato
d.lgs. n. 87 del 2024 (modifica art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000)
Modifica normativa che ha introdotto il divieto (salvo pericolo concreto di dispersione) di disporre il sequestro in presenza di piani di estinzione del debito tributario; la Corte ha applicato il testo modificato per escludere automaticità del sequestro
Principio della successione universale nella fusione per incorporazione: la società incorporante subentra in tutti i rapporti attivi e passivi della incorporata, compresi i debiti tributari, e pertanto è legittimata a far valere la rateizzazione ottenuta
Norma richiamata nella motivazione del ricorso riguardante il procedimento di riesame/sequestro (rilevanza procedurale nella valutazione del provvedimento impugnato)
cod. proc. pen., art. 321, commi 1 e 2
Richiamata in relazione al procedimento di sequestro e alle relative tutele giurisdizionali; la censura ha riguardato anche la corretta applicazione di tali norme nell'ambito del riesame
cod. proc. pen., art. 324, comma 5
Norma che disciplina la competenza per il rinvio in caso di annullamento di provvedimenti e che ha imposto il rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b)
Norma che individua il motivo di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto) con cui è stato dedotto errore di diritto nell'applicazione della disciplina sul sequestro e sulla rateizzazione
Massime di principio
- La fusione per incorporazione estintiva comporta la successione universale della incorporante in tutti i debiti e crediti della società incorporata; la società incorporante è legittimata a far valere piani di pagamento e titoli tributari precedenti alla fusione
- Secondo il testo vigente dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 (modificato dal d.lgs. n. 87/2024), il sequestro finalizzato alla confisca del profitto dei reati tributari non è automaticamente adottabile se il debito è in corso di estinzione tramite rateizzazione o procedure conciliative/accertamento con adesione, purché i pagamenti siano regolari
- La deroga che consente comunque il sequestro esiste solo se sussiste un concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, valutato sulla base delle condizioni reddituali, patrimoniali e finanziarie del soggetto e della gravità del reato
- In presenza di una rateizzazione in corso, il giudice deve verificare la regolarità dei pagamenti e l'effettiva incidenza sul calcolo del profitto sequestrabile prima di confermare o adottare il sequestro; in mancanza di questa verifica il provvedimento è annullabile
- Se la società originaria è estinta per fusione, la sua incorporante deve essere considerata nel procedimento cautelare e le misure cautelari devono essere calibrate tenendo conto della situazione patrimoniale e dei piani di rimborso della incorporante
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