Sentenza n. 216/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione per asserita inidoneità della sistemazione alloggiativa
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Mantova aveva revocato il nulla osta alla conversione rilasciato in suo favore ai sensi dell’art. 42 d.l. 73/2022, motivando la revoca con il fatto che l’immobile indicato per l’alloggio era già stato utilizzato per altre procedure pendenti presso l’ufficio, fino all’esaurimento dei posti disponibili. Il ricorrente ha contestato l’incomprensibilità e l’infondatezza della ragione ostativa, rilevando che il certificato di idoneità abitativa attestava una capienza di sei persone, mentre il certificato di stato di famiglia dell’ospitante indicava la presenza di sole quattro persone. Nel corso del giudizio il TAR aveva ordinato alla Prefettura il deposito degli atti posti a fondamento del provvedimento e di una relazione sui fatti.
La decisione
Nel corso del giudizio la Prefettura ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato. Il ricorrente ha dato atto della cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la rifusione delle spese. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che la pretesa azionata fosse stata pienamente soddisfatta. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: ha valorizzato il sollecito e spontaneo esercizio dei poteri di riesame da parte della Prefettura, compensando un terzo delle spese e ponendo i restanti due terzi a carico delle Amministrazioni resistenti. Nel dispositivo le spese sono state liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Il nulla osta alla conversione era stato rilasciato ai sensi di tale disposizione; la decisione non ne sviluppa una specifica interpretazione sostanziale.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato ha pienamente soddisfatto la pretesa del ricorrente.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e tale annullamento soddisfa integralmente la pretesa azionata, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando l’esito presumibile della controversia e il comportamento processuale e procedimentale dell’amministrazione.
- L’annullamento spontaneo e sollecito dell’atto da parte dell’amministrazione può giustificare una compensazione parziale delle spese, pur restando l’amministrazione tenuta a rifondere la parte residua quando la pretesa del ricorrente sia stata integralmente soddisfatta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →