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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23314/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dalla sola sentenza di legittimità ulteriori elementi sul titolo di reato, ma l'unica questione trattata attiene alla quantificazione della pena e alla sua motivazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Venezia. L'unico motivo dedotto lamentava un vizio di contraddittorietà della motivazione in punto di calcolo della pena, contestando il trattamento sanzionatorio e l'aumento applicato. La censura, però, era sostanzialmente riproduttiva di doglianze già formulate in appello e disattese dal giudice di merito; inoltre mirava a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, senza indicare un vero arbitrio o un ragionamento manifestamente illogico del giudice territoriale. La Corte ha rilevato che la motivazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio era adeguata, perché fondata sull'entità del profitto e del danno, sulle modalità della condotta e sul contributo causale dei diversi soggetti.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato solo indirettamente nel contesto del trattamento sanzionatorio, senza una specifica applicazione testuale nel provvedimento riportato

  • art. 606 c.p.p.

    la Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sulle censure che mirano a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la motivazione del giudice di merito non sia arbitraria o illogica

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente veste di vizio di motivazione, si risolva nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di appello.
  • Il controllo di legittimità sulla dosimetria della pena non consente una nuova valutazione del merito sulla congruità del trattamento sanzionatorio, salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito indichi criteri non illogici, come gravità del fatto, entità del profitto o del danno, modalità della condotta e contributo causale dei concorrenti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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