Cassazione Penale, Sentenza n. 27354/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/07/2022 della Corte d'appello di Milano che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra più sentenze penali. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: contestava che la Corte avesse ritenuto la mancata novità delle dichiarazioni del collaboratore Laudani (2010) e avesse inopportunamente rigettato l'istanza anziché dichiararne l'inammissibilità; sosteneva che le condotte, comprese partecipazione ad associazioni mafiose e attività di narcotraffico, fossero parte di un unico disegno criminoso non interrotto dalla detenzione e che le sentenze non fossero state esaminate nei loro elementi di fatto e modalità di commissione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato condannando il ricorrente al pagamento delle spese. Ha ritenuto corretto l'uso da parte della Corte d'appello della facoltà prevista dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. di dichiarare l'inammissibilità/rifiuto di istanze costituenti mera riproposizione di richieste già rigettate, in assenza di elementi di novità sostanziali. Le dichiarazioni di Laudani del 2010 non hanno fornito elementi nuovi idonei a modificare la precedente valutazione: descrivevano un ruolo di Sciortino diverso da quello emerso nelle sentenze impugnate e non dimostravano la gestione del traffico di stupefacenti come elemento unificante. La Corte ha richiamato la notevole distanza temporale (circa 14 anni) tra fatti valutati come rilevanti e il precedente giudicato che preclude la rinnovazione della stessa questione
Norme richiamate
art. 666 comma secondo cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di pronunciare l'inammissibilità quando l'istanza costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata; opera come preclusione agli atti salvo che vengano dedotti fatti o questioni non già valutati nella precedente decisione, valutati per il loro significato sostanziale e non per la veste formale
Norma che disciplina il reato di associazione di tipo mafioso; nella decisione è stata richiamata per definire la natura delle condotte contestate ma la Corte ha osservato che alcune sentenze indicate non avevano ad oggetto il reato associativo mafioso, circostanza che incide sul possibile riconoscimento della continuazione
Massime di principio
- Una richiesta di riconoscimento della continuazione già respinta può essere riaperta solo se vengono prodotti elementi nuovi, rilevanti e sostanziali che non siano già stati considerati; la mera riproposizione o una diversa "veste" formale non basta
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia costituiscono elemento utile solo se introducono fatti nuovi e coerenti con le condotte già giudicate, dimostrando un collegamento diretto e specifico tra i reati da unificare
- La notevole distanza temporale tra reati simili può indicare l'assenza di un unico disegno criminoso e ostare al riconoscimento della continuazione, salvo prova contraria che dimostri la persistenza di un medesimo progetto criminoso
- La detenzione non interrompe automaticamente ogni forma di partecipazione associativa, ma l'affermazione della prosecuzione dell'associazione in periodo detentivo richiede evidenze concrete e non deduzioni generiche
- In sede di impugnazione occorre dimostrare non solo l'esistenza di dichiarazioni favorevoli ma la loro rilevanza e novità rispetto al precedente giudicato; inoltre è utile depositare e articolare l'analisi comparativa delle sentenze per evidenziare congruenze fattuali e modalità di commissione
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