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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40364/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano (22/03/2021) che confermava la condanna del Tribunale di Milano (07/11/2018) per il reato previsto dall'art. 628, comma 2, c.p. I motivi dedotti sono tre: (1) nullità del dispositivo per incompletezza e inesattezza degli elementi essenziali (violazione art. 546 comma 3 c.p.p.), con contestazione della data della sentenza di primo grado; (2) vizio di motivazione e travisamento delle prove, inosservanza/erronea applicazione degli artt. 192 e 546 comma 1 lett. e) c.p.p., con specifiche contestazioni circa l'attendibilità di alcuni testi e la mancata valutazione critica delle loro dichiarazioni; (3) carenza di motivazione rispetto alla doglianza sull'assenza dell'elemento soggettivo del reato di rissa (art. 588 c.p.), richiamato in un presunto appello incidentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: ha ritenuto infondata la censura sul dispositivo, affermando che gli elementi essenziali per identificare la statuizione di primo grado erano presenti e che la data indicata (07/11/2018) è corretta. Sul secondo motivo: ha dichiarato la doglianza inammissibile perché riguarda questioni non dedotte in sede di appello (violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum) e, comunque, l'atto era generico e aspecifico. Sul terzo motivo: ha constatato che non è stato proposto alcun appello incidentale e che il reato di rissa non era contestato nel procedimento, quindi la censura era infondata. A norma dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 2, c.p.

    Norma relativa al reato per cui il ricorrente era stato condannato (furto aggravato): è il capo di imputazione confermato in appello e impugnato in cassazione.

  • art. 546, comma 3, c.p.p.

    Regola sulla forma e contenuto del dispositivo: la Corte ha ritenuto che il dispositivo impugnato contenesse gli elementi essenziali idonei a identificare la statuizione e pertanto non nullità.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sui mezzi di prova e loro valutazione: il ricorrente contestava la valutazione delle dichiarazioni, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile o non prospettata in appello.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Disposizione concernente i contenuti della motivazione della sentenza di appello: contestata dal ricorrente per presunta carenza, ma la Corte ha escluso l'errore o l'ha dichiarato non dedotto in appello.

  • art. 588 c.p.

    Norma sul reato di rissa: citata dal ricorrente, ma la Corte verifica che tale reato non era contestato nel procedimento né era stato proposto appello incidentale.

  • art. 441, comma 5, c.p.p.

    Richiamata dalla Corte come riferimento ai motivi di appello effettivamente dedotti (mancata assunzione del teste FALL) che erano gli unici effettivamente valutati in secondo grado.

  • Sez. Un. n. 15 del 30/06/1999 (Piepoli)

    Giurisprudenza della Cassazione richiamata per il principio che questioni non dedotte in appello non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione (principio del tantum devolutum quantum appellatum).

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    Norma che delimita la cognizione della Corte di legittimità ai motivi di ricorso e ai relativi effetti devolutivi, confermando il limite collegato ai motivi di appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Disposizione che prevede l'indeducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello; la Corte la applica per escludere censure nuove in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, qui applicata per il pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • La nullità del dispositivo per incompletezza sussiste solo se mancano gli elementi essenziali idonei a identificare la statuizione; lievi inesattezze formali o indicazioni apparenti discordanti non determinano automaticamente la nullità.
  • In Cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state proposte in sede di appello: il perimetro della cognizione è limitato a quanto devoluto dall'appello (principio tantum devolutum quantum appellatum).
  • Le censure generiche, apodittiche o non collegate criticamente al percorso argomentativo delle sentenze di merito sono destinate a essere respinte per mancata specificazione e difetto di sindacabilità in Cassazione.
  • Se un motivo fa riferimento a un appello incidentale o a fatti/reati che non risultano agli atti (p.es. reato non imputato), la Corte di legittimità lo dichiara inammissibile o infondato perché estraneo al procedimento.
  • La condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione equitativa alla Cassa delle Ammende sono possibili quando il ricorso è manifestamente inammissibile e vi sono profili di colpa nella sua proposizione.
  • La verifica della credibilità dei testi e il giudizio di fatto restano prioritariamente nell'ambito dei giudici di merito; per contestare tale valutazione in Cassazione occorre che la questione sia stata adeguatamente sollevata e motivata in appello.

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