Cassazione Civile, Sentenza n. 9872/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della pretesa TARSU/TARI per l'annualità oggetto di causa, deducendo che il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non era svolto dal Comune all'interno dell'area dell'Interporto (dove operavano società private affidatarie), per cui andava riconosciuta la riduzione tecnica della tariffa prevista dalla legge (riduzione massima fino al 40% ai sensi dell'art.1, comma 657, L.147/2013). Sono state contestate anche le valutazioni del giudice di merito sulla prova dello svolgimento del servizio e richiamate pregresse decisioni e un accordo transattivo relativo ad anni precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per accertare la misura effettiva della riduzione della tariffa. La Corte ha ritenuto pacifico che, per l'annualità dedotta, il Comune avesse svolto il servizio solo sulle strade di accesso e non all'interno dell'area interportuale, dove il servizio era assicurato da società private, e ha stabilito che ciò rientra nella fattispecie dell'art.1, comma 657, L.147/2013 dando diritto alla riduzione (fino al 40%), la misura della quale va determinata dal giudice di merito con accertamento di fatto.
Norme richiamate
Legge 31 dicembre 2013, n.147 (art.1, commi 641, 642, 656, 657)
comma 641: "dal possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani..."; comma 642: "da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte..."; comma 656: "La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio..."; comma 657: "nelle zone in cui la raccolta non viene per nulla effettuata, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40 per cento della tariffa..."
La Corte ha interpretato che, ove il Comune abbia istituito il servizio ma non lo svolga concretamente in una determinata 'zona' (anche se privata e di ampia estensione come l'Interporto), sorge il diritto a una riduzione obbligatoria della tassa ai sensi dei commi 656/657 (20% o 40% massimi). La riduzione va determinata in relazione all'entità del disservizio e alla distanza dal punto di raccolta più vicino.
D.lgs. 15 novembre 1993, n.507 (art.59)
Rimanda ai criteri di prova: l'onere probatorio della riduzione grava sul contribuente, che deve dimostrare l'oggettiva mancanza o grave irregolarità del servizio per il periodo di imposta dedotto.
Accordo transattivo/determina dirigenziale Comune di Nola (11 marzo 2010 / determina 18 maggio 2010) e delibere comunali (Giunta nn.72/2014 e 75/2013, commissariale n.90/94, consiliare n.66/1998)
La Corte ha osservato che eventuali intese o determinazioni adottate per specifici anni (es. 2006-2009) non sono vincolanti per annualità successive: le intese transattive producono effetti solo per gli anni per cui sono state pattuite e non precludono la verifica anno per anno del servizio effettivamente reso.
D.lgs. n.152/2006 e altre disposizioni richiamate
Richiamate a supporto delle norme sull'ambiente e gestione rifiuti; non modificano il principio che la riduzione TARI si applica in presenza di mancata raccolta effettiva nella specifica zona e periodo.
Massime di principio
- La riduzione TARI/TARSU prevista dagli artt. 656 e 657 della L.147/2013 è obbligatoria quando è accertato che il servizio comunale, pur istituito, non venga concretamente svolto in una specifica zona: fino al 20% per mancato o gravemente irregolare svolgimento; fino al 40% se la raccolta non è effettuata affatto nella zona.
- L'onere della prova per ottenere la riduzione grava sul contribuente: deve dimostrare per la specifica annualità che il servizio non è stato erogato nella zona considerata (elementi fattuali, distanza dal punto di raccolta, utilizzo di servizi privati, ecc.).
- Le valutazioni sulla presenza/qualità del servizio sono fatti da accertare per ciascuna annualità; decisioni giudiziarie o transazioni relative ad anni diversi non hanno effetto preclusivo automatico sulle annualità successive.
- La natura pubblica o privata dell'area non impedisce di riconoscere la riduzione: rileva l'effettività della prestazione comunale nella zona (anche aree private di ampia estensione con libero accesso possono configurare la 'zona' ai fini del comma 657).
- La misura concreta della riduzione va calibrata dal giudice di merito sulla base di parametri oggettivi (distanza dal punto di raccolta più vicino, entità del disservizio, costi sopportati dagli utenti), non è fissata automaticamente dalla Cassazione.
- La riduzione non è un risarcimento o una sanzione per il Comune, ma una temperamento dell'imposizione fiscale dovuta ai minori servizi effettivamente prestati; pertanto va applicata indipendentemente dall'individuazione di eventuale colpa dell'amministrazione.
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