Cassazione Penale, Sentenza n. 30943/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Olivieri impugnava la sentenza del Tribunale di Patti (14/11/2023) che lo aveva dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav. Nel ricorso per cassazione (originato da appello) l'imputato chiedeva invece l'assoluzione perché non avrebbe commesso il fatto, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che egli fosse subentrato nella concessione demaniale intestata a Rando Galati. Olivieri deduceva che la cessione non era mai stata formalizzata (mancava l'autorizzazione regionale), che la sua presenza in loco si spiegava con la titolarità della licenza per il chiosco bar (che non implica la gestione del lido) e che non vi era prova certa di chi avesse occupato il demanio, anche perché le attrezzature contestate non sarebbero attinenti al chiosco di sua gestione. Gli stessi argomenti sono stati riproposti con motivi aggiunti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha motivato che il Tribunale di Patti aveva esaminato le risultanze istruttorie e fornito una motivazione adeguata e priva di manifesta illogicità: al momento del controllo Olivieri era presente e si era qualificato come titolare dell'attività; il precedente concessionario (Rando Galati) aveva richiesto, nel dicembre 2019, il subingresso a favore di Olivieri, richiesta non ancora formalizzata ma idonea a dimostrare un subentro di fatto. La valutazione dei fatti e delle dichiarazioni è stata ritenuta congrua e non riformabile in sede di legittimità. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; la Corte ha richiamato inoltre la sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186 nel motivare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in assenza di elementi che facciano ritenere responsabilità colposa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma richiamata per qualificare la contravvenzione contestata: il ricorso riguardava la responsabilità per violazioni connesse all'occupazione del demanio marittimo
Norma applicata per imporre al ricorrente l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Richiamata per chiarire che, non essendovi elementi che dimostrino che la parte abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si applicano comunque le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. (oneri a carico del ricorrente)
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede di riesame libero dei fatti: le censure sulla valutazione probatoria correggono solo le motivazioni manifestamente illogiche o contraddittorie; la semplice diversa interpretazione dei fatti non è sufficiente a fondare il ricorso.
- Il subingresso 'di fatto' nella gestione di una concessione può essere ritenuto sulla base di elementi concreti (presenza dell'interessato sul posto, qualificazione come titolare, atti o richieste amministrative in corso) anche in assenza della formale autorizzazione, se la valutazione complessiva dei fatti lo giustifica.
- Chi impugna una sentenza per insufficienza o illogicità della motivazione deve mostrare vizi evidenti nella ricostruzione probatoria; altrimenti il ricorso è declarato manifestamente infondato o inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; tale onere può essere applicato anche se non è ravvisabile colpa grave nella proposizione del ricorso, conformemente alla giurisprudenza costituzionale richiamata.
- È utile, quando si contesta un accertamento di fatto (es. chi ha la gestione di un bene demaniale), raccogliere e documentare elementi probatori diretti (atti formali di subingresso, ricevute, deleghe, corrispondenza con l'ente) per contrastare efficacemente la valutazione del giudice di merito.
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