Cassazione Penale, Sentenza n. 16883/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva parzialmente accolto il riesame (restituendo la somma sul conto corrente di €21.033,92) e aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del presunto profitto dei reati di sottrazione al pagamento delle accise (D.Lgs. n.504/1995). Le censure principali: 1) per entrambe le parti, la illegittimità del sequestro della polizza vita Eurovita (sostanzialmente non sequestrabile in quanto bene immateriale/non denaro liquido e sottoscritta prima dei reati), con violazione dell'art.240 c.p. e art.321 c.p.p.; 2) per Mattia, violazione del diritto di difesa per modalità di trasmissione informatica degli atti (art.111-ter c.p.p.) e confusione/ind indicizzazione dei documenti; 3) per Mattia, carenza di motivazione sul fumus commissi delicti relativamente alla qualificazione di amministratore di fatto e sulla quantificazione dell'accisa evasa; 4) per Mattia, omessa motivazione sul periculum in mora (rischio di dispersione del patrimonio).
La decisione
La Corte ha ritenuto i ricorsi infondati e li ha respinti. In sintesi: 1) non è stata riconosciuta la violazione del diritto di difesa connessa alla trasmissione informatica degli atti (la disciplina dell'art.111-ter era stata rinviata e il fascicolo informatico trasmesso risultava corrispondente e utilizzabile; i difensori hanno depositato memorie complesse dimostrando capacità di difesa); 2) il riesame non è luogo per sindacare anticipatamente il merito delle responsabilità penali, e gli elementi ritenuti idonei dal Gip e richiamati sono stati ritenuti sufficienti a sostenere il fumus commissi delicti; 3) il sequestro della polizza Eurovita è stato ritenuto legittimo in funzione della confisca diretta del profitto: la polizza poteva essere riconducibile a denaro/proventi illeciti in considerazione della natura della società "a base ristretta" (soci fratelli) e della presunzione di distribuzione degli utili nei confronti dei soci, nonché della prosecuzione dell'attività illecita anche in epoca prossima alla sottoscrizione della polizza; 4) la motivazione sul calcolo dell'accisa e sul periculum in mora è stata ritenuta adeguata e non apparente. Conseguentemente i provvedimenti di sequestro impugnati sono stati confermati nei termini decisi dal Tribunale del riesame.
Norme richiamate
Norma che disciplina il riesame: il Tribunale ha esercitato il riesame sulla misura reale, valutando la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
Disciplina la confisca del profitto del reato; la Corte ha ritenuto applicabile la confisca diretta anche con riferimento a beni finanziari riconducibili al profitto derivante dall'evasione accise.
comma secondo citato in ricorso
Regole sul sequestro preventivo; la Corte ha valutato che la motivazione del Tribunale in ordine al sequestro è conforme alle finalità previste dall'art.321 e non carente.
Norma sul fascicolo informatico e accesso agli atti; la Corte ha osservato che la piena vigenza della disposizione era rinviata e che, comunque, la documentazione informatica trasmessa era corrispondente e non ha violato il diritto di difesa.
comma 1 lett. b) e c) invocati dai ricorrenti
Criteri di ammissibilità e motivazione del ricorso in Cassazione: la Corte ha ritenuto le doglianze insufficienti a integrare i vizi di motivazione o violazioni costituzionali/ convenzionali dedotte.
artt. 110 cod. pen.; artt. 42, 43 D.Lgs. n.504/1995
Riferimenti ai reati contestati (concorso, specifiche fattispecie in materia di accise); la qualificazione dei reati ha fondato la misura patrimoniale per il profitto derivante dall'evasione.
art. 44 d.P.R. n.504/1995
Richiamato per l'obbligatorietà di applicare disposizioni tributarie con conseguenti effetti sulla determinazione del profitto e sulla confisca.
Richiamato dal Tribunale a supporto della disciplina sulle misure patrimoniali correlate alle imposte e ai relativi profitti illeciti.
Massime di principio
- Beni finanziari o polizze vita possono essere assoggettati a sequestro/confisca quando sia dimostrabile, anche per presunzioni fondate, il loro collegamento al profitto di reato; la natura 'immateriale' non esclude automaticamente la sequestrabilità.
- Nelle società a base ristretta (pochi soci, vincoli famigliari), la giurisprudenza ammette la presunzione di distribuzione degli utili ai soci, rendendo più agevole l'aggancio patrimoniale dei proventi illeciti sui patrimoni personali.
- Il riesame sulla misura cautelare reale non è sede per un accertamento anticipato del merito penale; il giudice del riesame valuta la sussistenza di elementi idonei a giustificare il sequestro per finalità d'indagine e confisca, non la responsabilità definitiva.
- La trasmissione telematica degli atti, se conforme e corrispondente al fascicolo, non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa; è rilevante che la difesa abbia avuto effettiva conoscenza e possibilità di utilizzare gli atti (es. deposito di memorie articolate).
- Il periculum in mora (rischio di dispersione delle somme) richiede motivazione specifica, ma la Corte accoglie la valutazione del Tribunale quando fondata su condotte concrete degli indagati (es. mancata rimozione dei sigilli) e sulle modalità del fatto.
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