Cassazione Civile, Ordinanza n. 08441/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica fiscale nei confronti di una società di fatto, veniva contestata la simulazione del reale rapporto intercorso tra una società conduttrice e la società di fatto, ritenuto in realtà riconducibile a un affitto di ramo d'azienda. Dopo il processo verbale di constatazione e l'avviso di accertamento per gli anni d'imposta 2007 e 2008, i contribuenti impugnavano gli accertamenti. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado con una motivazione estremamente sintetica, limitandosi a richiamare e condividere la sentenza appellata, senza esporre in modo intellegibile i motivi di appello, il contenuto delle doglianze e l'iter logico seguito. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per difetto del minimo costituzionale di motivazione e per motivazione solo apparente o meramente per relationem.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice di appello compie un autonomo esame critico dei motivi di impugnazione e richiama in modo comprensibile i contenuti degli atti e della decisione richiamata. Nel caso concreto la sentenza della CTR non rendeva comprensibili né l'oggetto del giudizio né i motivi dell'appello né le ragioni della conferma della decisione di primo grado. Perciò la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
impone un contenuto motivazionale sufficiente della sentenza tributaria, non soddisfatto da una motivazione meramente apparente o solo adesiva.
richiede l'indicazione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la sentenza deve rendere comprensibile il percorso decisorio.
la motivazione deve essere tale da consentire la comprensione delle ragioni della decisione, anche quando sia sintetica o per relationem.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
il minimo costituzionale della motivazione è rispettato solo se la decisione consente di ricostruire la ratio decidendi effettiva.
richiamato quanto alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate al solo fine della partecipazione all'udienza.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima solo se il giudice mostra di aver compiuto un autonomo vaglio critico dei motivi di gravame e indica in modo comprensibile i contenuti degli atti richiamati.
- Una sentenza è nulla quando la motivazione non consente di comprendere l'oggetto della controversia, i motivi dell'impugnazione e le ragioni della decisione, risolvendosi in adesione acritica al provvedimento di primo grado.
- Nel giudizio tributario il requisito motivazionale della sentenza non è soddisfatto da formule generiche di condivisione della decisione appellata, se manca la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice d'appello.
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