Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09485/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia riguarda il rapporto tra un ente locale e la società incaricata della gestione/riscossione del tributo provinciale per le funzioni di tutela e protezione dell'igiene ambientale. La Corte di appello aveva condannato la società a versare all'ente una somma corrispondente alle somme effettivamente riscosse per suo conto, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, compensando tale importo con un credito della società già riconosciuto in primo grado e non impugnato. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per ultrapetizione/vizio di pronuncia, perché gli interessi legali erano stati riconosciuti d'ufficio nonostante il primo giudice non li avesse liquidati e mancasse gravame sul punto; (2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente o contraddittoria sulla condanna agli interessi; (3) nullità della sentenza per asserito contrasto logico tra l'affermazione che la gestione dei rifiuti fosse transitata alla società e la conclusione secondo cui il tributo spettava all'ente locale; (4) violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 504/1992, assumendo l'abrogazione tacita della disciplina del tributo per effetto della normativa successiva in materia di rifiuti; (5) omesso esame di fatti decisivi relativi ai costi di gestione non coperti dal gettito tariffario e all'insufficienza dei ricavi. L'ente locale ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, ma quest'ultimo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione del vizio denunciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che gli interessi legali non potessero essere riconosciuti d'ufficio in appello quando il primo giudice, pur a fronte di domanda, non li aveva liquidati nel dispositivo e non vi era stata impugnazione sul punto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale capo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito escludendo la voce degli interessi legali dalla condanna pronunciata dalla Corte di appello. Ha respinto il terzo motivo, ritenendo logicamente coerente la distinzione tra titolarità del tributo e potere di riscossione; ha dichiarato inammissibile il quarto, perché la prospettata abrogazione tacita non avrebbe comunque inciso sull'obbligo di riversare le somme già riscosse e, per parte della disciplina, la norma successiva salvava espressamente il tributo; ha dichiarato inammissibile il quinto, in quanto diretto a sollecitare una rivalutazione delle prove riservata al giudice di merito. Anche il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare d'ufficio su una domanda o su un capo non devoluto; l'attribuzione degli interessi legali oltre il devoluto integra vizio quando manca domanda utile o impugnazione sul punto.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è viziata solo se mancante o insanabilmente contraddittoria; nel caso concreto la distinzione tra titolarità del tributo e potere di riscossione rende la motivazione logicamente coerente.

  • art. 99 c.p.c.

    gli interessi, avendo fondamento autonomo, possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte.

  • art. 19 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    la disposizione sul tributo ambientale continua a operare finché non sia abrogata; in ogni caso la sua eventuale abrogazione non eliminerebbe il diritto alla restituzione delle somme già riscosse per conto dell'ente titolare.

  • art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    nell'istituire la tariffa per la gestione dei rifiuti fa espressamente salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 d.lgs. n. 504/1992.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio con memorie delle parti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    deduzione del vizio di nullità della sentenza per violazione di norme processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il motivo non può tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Negli obblighi pecuniari gli interessi hanno un fondamento autonomo rispetto al capitale e possono essere attribuiti solo se espressamente domandati e se la relativa statuizione sia stata devoluta al giudice dell'impugnazione; in mancanza, il giudice di appello non può riconoscerli d'ufficio.
  • La mancata previsione degli interessi nel dispositivo della sentenza di primo grado integra omessa pronuncia sul relativo capo, non sanabile mediante un mero richiamo contenuto nella motivazione.
  • La motivazione non è affetta da nullità quando distingue in modo comprensibile tra titolarità del credito o del tributo e soggetto incaricato della riscossione.
  • La deduzione di una sopravvenuta abrogazione della norma attributiva del tributo è inammissibile o comunque non decisiva se l'obbligo controverso riguarda la restituzione di somme già riscosse per conto dell'ente titolare.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura sull'omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e delle risultanze di merito.
  • Il ricorso incidentale deve indicare in modo specifico il vizio denunciato della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.