Cassazione Penale, Ordinanza n. 10175/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito nella parte in cui aveva mantenuto la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio dopo avere dichiarato estinto per prescrizione il capo B). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, dichiarato estinto per prescrizione il capo B), aveva rideterminato la pena riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, R.D. 267/1942 e aveva confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1, R.D. 267/1942, aggravato ai sensi dell'art. 223 R.D. 267/1942 e con riferimento all'art. 99 c.p. I motivi erano tre: 1) vizio di motivazione per omessa motivazione sulla richiesta di derubricazione in bancarotta semplice documentale; 2) mancata assunzione di prova decisiva, consistita nella testimonianza di un soggetto indicato come Tallon; 3) vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e indeterminato, osservando che la sentenza impugnata aveva logicamente spiegato la sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale e, per il profilo patrimoniale, aveva valorizzato la serialità delle distrazioni e l'elemento soggettivo; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché il giudice di merito aveva già spiegato perché le dichiarazioni del professionista non fossero decisive e perché la relativa eccezione doveva essere formulata tempestivamente in udienza; ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato perché non era ravvisabile alcun vizio motivazionale nei termini dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norme richiamate
art. 219, ultimo comma, R.D. 267/1942
È stata riconosciuta l'attenuante prevista da tale disposizione ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Norma richiamata quale base dell'aggravamento o del trattamento della bancarotta contestata.
art. 216, comma 1, n. 1, R.D. 267/1942
Costituisce la fattispecie di bancarotta fraudolenta oggetto della conferma di condanna.
Richiamato in relazione alla contestazione e alla conferma della condanna.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il primo motivo è stato dichiarato generico e indeterminato perché privo dei requisiti di specificità richiesti per l'atto di impugnazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è quello che emerge dal contrasto logico della motivazione con massime di esperienza o con le altre affermazioni della sentenza.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Richiamato per escludere che la motivazione della sentenza impugnata presentasse un vizio censurabile.
art. 13791 del 10/03/2011, Macchiella
Richiamata per il principio secondo cui l'eccezione sulle modalità di assunzione della prova va proposta nel corso dell'acquisizione e non per la prima volta con l'impugnazione.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e determinato: non è sufficiente una critica generica alla motivazione se non indica con precisione gli elementi di fatto o di diritto che rendono erronea la decisione impugnata.
- La conferma della bancarotta fraudolenta documentale può implicare, per incompatibilità logica, il rigetto della richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice documentale quando la motivazione di merito abbia già accertato la fraudolenza della condotta.
- La richiesta di derubricazione deve essere coerente con il capo di imputazione effettivamente contestato e con la motivazione resa sul punto dal giudice di merito, che può valorizzare la serialità delle condotte e l'elemento soggettivo ai fini della qualificazione giuridica.
- La deduzione di una prova decisiva asseritamente non assunta è infondata se il giudice di merito ha già spiegato in modo logico perché quell'apporto dichiarativo non sarebbe stato idoneo a sovvertire l'esito probatorio complessivo.
- Le contestazioni relative alle modalità di assunzione della prova devono essere formulate tempestivamente nel corso dell'acquisizione; non possono essere introdotte per la prima volta in sede di impugnazione.
- Il vizio di motivazione censurabile in cassazione ricorre solo quando la struttura argomentativa della sentenza sia in contrasto con le massime di अनुभवienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, non quando il ricorrente si limiti a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio.
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