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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10460/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca originaria per il saldo debitore di due rapporti di conto corrente, uno dei quali collegato a un’apertura di credito garantita da ipoteca. La società debitrice propose opposizione contestando l’entità del credito e deducendo, tra l’altro, addebiti illegittimi per commissioni e spese, violazione dell’art. 118 TUB in tema di ius variandi, alterazioni di valuta, violazione degli artt. 1344 c.c. e 120 TUB, nonché illegittima capitalizzazione degli interessi, chiedendo una CTU per ricostruire l’esatto saldo. La Corte d’appello, espletata CTU, accolse solo parzialmente l’appello, revocando il decreto ingiuntivo ma condannando la correntista al pagamento di una somma inferiore. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) erronea interpretazione dell’art. 118 TUB, sostenendo che anche la modifica unilaterale successiva a una variazione favorevole della banca dovesse essere assoggettata alla disciplina dello ius variandi se peggiorativa rispetto al tasso di fatto applicato, non solo rispetto al tasso originariamente pattuito; 2) violazione delle regole sulla CTU e dell’onere della prova per l’uso, da parte del consulente, di dati Euribor reperiti su internet e non nella fonte contrattualmente indicata; 3) nullità per omessa motivazione sulla medesima questione dell’Euribor; 4) illegittimità dell’anatocismo per asserita frode alla legge, poiché il tasso attivo pattuito sarebbe stato meramente simbolico e quindi la reciprocità solo apparente; 5) erronea interpretazione dell’art. 120 TUB novellato dal 1.1.2014, poiché gli interessi maturati prima di tale data avrebbero dovuto essere scorporati dal capitale per evitare che producessero ulteriori interessi; 6) carenza di motivazione e violazione dell’onere della prova in relazione alla ricostruzione del saldo per i periodi privi di estratti conto, sostenendo che dovesse applicarsi il criterio del saldo zero; 7) omessa motivazione sulla prova della comunicazione di una modifica unilaterale del tasso extra fido; 8) conseguente erronea regolazione delle spese. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l’art. 118 TUB tutela non solo le variazioni peggiorative rispetto alla pattuizione originaria, ma anche quelle peggiorative rispetto a una precedente modifica migliorativa legittimamente introdotta dalla banca; ha inoltre affermato che le variazioni sfavorevoli non comunicate secondo le forme di legge sono inefficaci. Ha invece respinto o dichiarato inammissibili gli altri motivi, ritenendo legittimo l’uso in CTU di dati pubblicamente accessibili per fatti accessori, insussistente un vizio motivazionale, inammissibile la censura nuova sull’anatocismo quale violazione dell’art. 6 CICR, corretta l’interpretazione dell’art. 120 TUB nel senso che il divieto opera ex nunc senza travolgere gli interessi già legittimamente capitalizzati, e non fondato il rilievo sulla ricostruzione del saldo in presenza di documentazione sufficiente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per il riesame del primo motivo e per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla questione dello ius variandi bancario ex art. 118 TUB. Ha dichiarato infondati i motivi secondo, terzo, quinto e settimo; inammissibili il quarto e il sesto; assorbito l’ottavo. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinché riesamini il rapporto bancario alla luce del principio per cui anche le variazioni unilaterali peggiorative rispetto a una precedente modifica favorevole rientrano nella disciplina dell’art. 118 TUB e le variazioni sfavorevoli non correttamente comunicate sono inefficaci. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 118 T.U.B.

    La facoltà di modifica unilaterale nei contratti di durata richiede un giustificato motivo e, per le variazioni sfavorevoli, il rispetto delle forme e dei termini di comunicazione; la regola tutela anche le successive modifiche peggiorative rispetto a precedenti variazioni favorevoli già introdotte dalla banca.

  • art. 1372 c.c.

    Il contratto ha forza di legge tra le parti, sicché la modifica unilaterale è eccezionale e richiede una base normativa o pattizia espressa.

  • art. 1333 c.c.

    La Corte richiama analogicamente il meccanismo della proposta che importa obbligazioni per il solo proponente per spiegare l’efficacia delle variazioni migliorative del rapporto.

  • art. 198 c.p.c.

    Nella consulenza tecnica contabile il consulente può attingere elementi necessari alla risposta ai quesiti, entro i limiti dell’oggetto della consulenza e del contraddittorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura relativa all’uso di dati Euribor pubblicamente accessibili non può fondarsi su un preteso divieto di utilizzo di elementi non prodotti quando si tratti di fatti accessori oggetto di CTU.

  • art. 2697 c.c.

    La ripartizione dell’onere della prova nei rapporti bancari e nella ricostruzione del saldo può essere soddisfatta mediante documentazione alternativa idonea; il criterio del saldo zero opera solo in difetto di prova sufficiente.

  • art. 111 Cost.

    Il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione solo nei limiti del minimo costituzionale, non per mere insufficienze argomentative.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per carenza motivazionale ricorre solo in caso di motivazione apparente, mancante o incomprensibile.

  • art. 1283 c.c.

    L’anatocismo è ammesso solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge; la disciplina successiva del TUB va letta come divieto di produzione di interessi su interessi per il futuro.

  • delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, art. 2.2

    La reciprocità richiesta per la capitalizzazione non impone una simmetria economica dei tassi, ma la pattuizione di una pari periodicità di capitalizzazione.

  • art. 1344 c.c.

    La nullità per frode alla legge non può essere affermata sulla sola base dell’irrisorietà del tasso creditore se la censura nuova investe un profilo non dedotto in merito.

  • art. 120 T.U.B.

    La novella del 2014 vieta l’anatocismo per il futuro: gli interessi successivi si calcolano sulla sorte capitale, ma gli interessi già legittimamente capitalizzati fino al 31.12.2013 restano inglobati nel capitale.

  • L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 629

    La modifica dell’art. 120 TUB introduce il divieto di interessi sugli interessi maturati dopo il 1.1.2014, senza effetto retroattivo sui rapporti già consolidati.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue la soccombenza, anche parziale, e può comportare compensazione solo in parte.

Massime di principio

  • In tema di ius variandi bancario, la variazione unilaterale sfavorevole va valutata non solo rispetto alla pattuizione originaria, ma anche rispetto a eventuali condizioni migliorative già introdotte nel corso del rapporto: se il nuovo assetto peggiora quello vigente, la disciplina di cui all’art. 118 TUB si applica integralmente.
  • Le modifiche migliorative delle condizioni contrattuali rientrano pur sempre nello ius variandi, ma non sono soggette alle stesse formalità previste per le variazioni in peius; tuttavia esse divengono il nuovo parametro di raffronto per verificare la successiva legittimità di ulteriori peggioramenti.
  • Nel giudizio di rideterminazione del saldo di conto corrente, il CTU può utilizzare fonti pubblicamente accessibili per ricostruire fatti accessori tecnici, purché la verifica resti nei limiti del quesito e del contraddittorio; i documenti rilevanti per i fatti principali restano invece soggetti alle regole ordinarie di allegazione e prova.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, anche senza trattare espressamente un rilievo, lo rigetti implicitamente o lo renda non esaminabile; la denunciata carenza motivazionale è sindacabile in cassazione solo nei casi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
  • Il divieto di anatocismo introdotto dal 1° gennaio 2014 opera per il futuro: gli interessi maturati dopo tale data devono essere calcolati sulla sola sorte capitale, ma quelli già legittimamente capitalizzati prima della novella restano definitivamente incorporati nel capitale e non devono essere stornati retroattivamente.
  • Nei rapporti bancari, se la documentazione disponibile consente una ricostruzione attendibile del dare/avere, il giudice può valorizzarla e non è tenuto ad applicare automaticamente il criterio del saldo zero; quest’ultimo è uno strumento residuale, utilizzabile solo quando la ricostruzione integrale non sia possibile.
  • La deduzione di nullità della clausola anatocistica per irrisorietà del tasso creditore richiede una specifica allegazione del vizio prospettato; in cassazione non può essere introdotto per la prima volta un diverso profilo di invalidità non esaminato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoIntermediazione finanziariaProveImpugnazioniSpese di liteInadempimentoMoraCompensazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieAmmortamento alla franceseEstinzione anticipataObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàNesso di causalitàGiudicato

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