Cassazione Penale, Ordinanza n. 09635/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata, che affermava la responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di invasione di terreni o edifici aggravata ex artt. 633 e 639-bis c.p. Il primo motivo denunciava violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ma la Corte rileva che la censura riproponeva in modo sostanzialmente identico questioni già dedotte in appello e già specificamente disattese. Il secondo motivo deduceva manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di responsabilità; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, osservando che la motivazione di merito era completa, seppur sintetica, ed esaustiva quanto agli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice del fatto contestato, in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
Richiamato come norma aggravatrice collegata al reato contestato.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, consequenziale alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre come violazione di legge censure già formulate in appello e già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito, se non nei limiti di un effettivo vizio deducibile in cassazione.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo логicamente coerente; non consente una nuova valutazione del compendio probatorio o della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
- Una motivazione di merito sintetica può essere comunque immune da vizi di legittimità quando risulti completa ed esaustiva sui punti decisivi della responsabilità.
- La reiterazione di doglianze già respinte e la manifesta infondatezza dei motivi comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09587/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09589/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09590/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09591/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09592/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09593/2026 del 13/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →