Sentenza del 06/02/2015 n. 2224 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'atto di irrogazione delle sanzioni per non aver presentato l'attestazione e non aver versato le imposte dovute dopo la revoca delle agevolazioni fiscali riconosciute per investimenti nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 2002, aiuti qualificati come aiuti di Stato dalla decisione della Commissione CE n. 315 del 2005. Sosteneva che la legge n. 29 del 2006 non prevedesse specifiche sanzioni. Il ricorso era stato accolto in primo grado e la CTR della Lombardia aveva confermato tale esito. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la Corte ha esaminato per primo, perché più liquido, il quinto, relativo alla violazione della legge n. 29 del 2006, art. 24, e degli artt. 11 e 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che l'attestazione richiesta dall'art. 24 della legge n. 29 del 2006 deve essere presentata da tutti i beneficiari, anche quando l'autoliquidazione sia negativa o il beneficiario abbia diritto a conservare in tutto o in parte l'aiuto: serve infatti ai controlli sul recupero dell'aiuto. La sua omissione è sanzionabile ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 471 del 1997; l'omesso versamento delle imposte è sanzionabile ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto, espressamente richiamato dalla legge. La previsione del recupero integrale dell'agevolazione in caso di attestazione non presentata mira inoltre a evitare sovracompensazioni. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte, senza necessità di ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Spese dei giudizi di merito compensate; il contribuente è stato condannato alle spese di cassazione, liquidate in 1.200 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 29/2006, art. 24, commi 2, 3, 4 e 5
L'obbligo di presentare l'attestazione di cui alla L. n. 29 del 2006, art. 24, comma 2, costituisce, dunque, un adempimento che è strumentale alle attività di controllo che l'Amministrazione finanziaria deve svolgere per il recupero "dell'aiuto illegittimamente fruito", e la sua osservanza prescinde dal fatto che il beneficiario dell'aiuto abbia il diritto di trattenerlo o debba, invece, restituirlo in tutto o in parte, come depone il fatto che l'attestazione va, appunto, presentata, anche, in caso di autoliquidazione negativa.
L'attestazione è un obbligo autonomo, dovuto da tutti i beneficiari per consentire i controlli, e va presentata anche quando non risultino imposte da versare. Se manca, la disposizione sul recupero dell'agevolazione opera anche per impedire sovracompensazioni.
D.lgs. 471/1997, art. 11, comma 1, lettera a)
A tale stregua, il mancato rispetto del predetto obbligo ricade nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), che punisce con la sanzione amministrativa l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione che sia prescritto dalla legge tributaria, per l'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento, in materia di imposte dirette (come nella specie) ed Iva.
L'omessa attestazione prevista dalla legge tributaria è sanzionabile come inosservanza di un obbligo di comunicazione strumentale ai poteri di verifica e accertamento, anche se la disciplina specifica dell'aiuto non prevede autonomamente una sanzione.
L'omesso versamento dell'imposta soggiace alla sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, peraltro espressamente richiamato dall'art. 24, comma 4, in commento.
Le imposte non versate in conseguenza della fruizione dell'agevolazione sono soggette alla sanzione per omesso versamento prevista dall'art. 13.
Codice di procedura civile, art. 384
L'impugnata sentenza che non si è attenuta ai suddetti principi va, in conclusione, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa, ex art. 384 c.p.c., col rigetto del ricorso introduttivo.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.
Massime di principio
- Un obbligo di attestazione o comunicazione previsto dalla legge tributaria può essere sanzionato anche se la disciplina speciale non ripete espressamente la sanzione, quando la comunicazione è funzionale ai controlli fiscali e trova applicazione una norma generale sanzionatoria.
- L'obbligo dichiarativo può sussistere anche se, dopo il calcolo, non emerge alcuna somma da versare o il contribuente ritiene di avere diritto a mantenere il beneficio: dichiarazione e pagamento sono adempimenti distinti.
- La mancata presentazione dell'attestazione può comportare il recupero integrale dell'agevolazione, oltre alla sanzione per l'omesso adempimento, quando la disciplina mira a consentire il controllo e a prevenire sovracompensazioni.
- L'omesso versamento di imposte dovute dopo la revoca o il recupero di un beneficio fiscale resta soggetto alla sanzione generale prevista per l'omesso versamento, se la normativa applicabile la richiama.
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