Cassazione Civile, Ordinanza n. 34094/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché ritenuta tardiva, l’opposizione proposta dal pubblico ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto che il provvedimento di liquidazione non le sarebbe mai stato notificato o comunicato e che mancava prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio competente; con il secondo ha richiamato un’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili secondo cui non vi sarebbe mai stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del decreto da parte della cancelleria. In sostanza, la ricorrente contestava la decorrenza del termine di opposizione e quindi la declaratoria di tardività.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato in primo luogo il difetto di esposizione sommaria dei fatti di causa, sufficiente di per sé a determinare l’inammissibilità. Ha comunque osservato, nel merito, che il giudice di merito aveva accertato una forma equipollente di comunicazione del provvedimento, individuata nell’annotazione "a visto PM" e nella conseguente entrata dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario; inoltre la Procura non aveva provato una conoscenza successiva non imputabile. L’opposizione, proposta quasi due anni dopo, era quindi comunque tardiva rispetto al termine di 30 giorni e, in ogni caso, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha disposto nulla per le spese, ma ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la proposta di definizione in camera di consiglio
la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente rispetto alle modalità ordinarie
richiamato nel combinato disposto indicato dalla Corte per la comunicazione del provvedimento
si applica anche ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio; il termine lungo decorre dalla pubblicazione quando manchi comunicazione o notificazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un’esposizione sommaria dei fatti di causa, poiché tale requisito è essenziale per consentire la comprensione della controversia e delle censure.
- La comunicazione di un provvedimento può essere validamente effettuata anche con modalità equipollenti a quelle tipiche, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
- Quando l’atto risulti comunque entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, il termine per impugnare decorre da tale momento e l’impugnazione proposta a distanza di molto tempo è tardiva.
- Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche in assenza di comunicazione o notificazione.
- Le difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario non valgono, di regola, a escludere la decorrenza del termine se il provvedimento è stato comunque portato nella sfera di conoscibilità dell’ufficio stesso.
Come è indicizzato
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