Cassazione Penale, Ordinanza n. 29832/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata in appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava la sussistenza del dolo, cioè l'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo inammissibile perché la questione non era stata dedotta in appello, sicché risultava preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza impugnata riguardava il reato di evasione; la Corte non si pronuncia sul merito della configurabilità del dolo, limitandosi a rilevare la preclusione processuale del motivo non dedotto in appello.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito o di fatto che non siano state già dedotte in appello, quando esse risultino precluse per difetto di devoluzione.
- La censura relativa alla sussistenza del dolo è inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione, ove non sia stata oggetto di specifica devoluzione nel grado di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre al pagamento delle spese processuali, la condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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