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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3838/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 18/12/2023, deducendo due motivi: (1) omissione di qualificare il reato di ricettazione come di particolare tenuità ai sensi dell'art. 648 (comma k) c.p., sostenendo che l'oggetto della ricettazione era un iPad usato di modico valore (circa 100 euro) e che la Corte aveva valutato il valore usando elementi inesistenti nel contraddittorio (ricorso al "web"); (2) omissione del riconoscimento del vincolo della continuazione fra il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente e il reato di ricettazione, poiché secondo il ricorrente i fatti erano parte di una programmazione unitaria (acquisto dell'iPad per rivenderlo e finanziare l'acquisto di droga).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale che aveva fatto riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva quantificato il valore dell'iPad in circa 2.000 euro, escludendo la particolare tenuità. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che le indagini dimostravano l'estemporaneità della ricettazione (l'iPad era stato sottratto circa un'ora prima del rinvenimento nella disponibilità dell'imputato), incompatibile con una programmazione unitaria; pertanto l'esclusione del vincolo di continuazione è stata ritenuta motivata e corretta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di Euro 3.000, determinati equitativamente in favore della cassa delle ammende, secondo i criteri richiamati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (recettazione)

    art. 648, comma k, cod. pen.

    La Corte territoriale ha valutato che il bene oggetto della ricettazione (iPad) non poteva essere ritenuto di particolare tenuità; la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione basata sulle dichiarazioni della persona offesa che stimò il valore in circa 2.000 euro, escludendo quindi l'applicabilità della particolare tenuità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di ricorso dichiarato inammissibile

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per stabilire che, in assenza di elemento che dimostri la presentazione del ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si può comunque disporre un versamento equitativo (qui Euro 3.000) a favore della cassa delle ammende

Massime di principio

  • La valutazione del valore di un bene oggetto di ricettazione può legittimamente fondarsi sulle dichiarazioni della persona offesa; solo elementi probatori acquisiti nel contraddittorio possono sostanziare censure sulla valutazione.
  • L'uso di fonti esterne (es. consulto del web) da parte del giudice territoriale, se non determinante o se supportato da altre risultanze processuali, non è sufficiente a rendere viziata la motivazione, salvo che il ricorrente dimostri in che modo tali riferimenti abbiano inciso in modo decisivo e ingiustificato.
  • Il vincolo di continuazione richiede l'esistenza di una programmazione unitaria e un collegamento soggettivo-temporale fra i reati; la semplice prossimità temporale non è sufficiente se le indagini dimostrano l'estemporaneità di una delle condotte.
  • In cassazione la censura sulla motivazione è rigettata quando la Corte d'appello abbia dato spiegazioni congrue e coerenti con le risultanze investigative; il sindacato della Cassazione è limitato a vizi logico-giuridici evidenti.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (versamento alla cassa delle ammende) se il ricorso è ritenuto presentato senza giustificato fondamento, salvo diversa valutazione di colpa o dolo.

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