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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04476/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per rapina aggravata. Il ricorso articolava quattro censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 628 c.p., 192 e 546 c.p.p., con riferimento al riconoscimento fotografico e alla valutazione di attendibilità della persona offesa; (2) contestazione della configurabilità della rapina aggravata ex art. 628 c.p., commi 1 e 3, sostenendo l'insussistenza degli elementi del reato e dell'aggravamento; (3) doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; (4) censura sull'eccessività della pena irrogata. La Corte rileva che i primi due motivi reiterano questioni già dedotte in appello e disattese con motivazione ritenuta corretta, mentre gli ultimi due investono profili rimessi alla discrezionalità del giudice di merito e non scrutinabili in sede di legittimità, oltre a risultare infondati alla luce della motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati e/o non deducibili i primi due motivi, perché sostanzialmente ripetitivi di doglianze già esaminate e respinte in appello e perché smentiti dagli atti e dalla motivazione della sentenza di merito, che aveva valorizzato l'attendibilità della persona offesa, la condotta minatoria tipica della rapina e l'uso di un coltello. Ha poi escluso la censurabilità in sede di legittimità del diniego delle attenuanti generiche e della determinazione della pena, rilevando che il giudice di merito aveva motivato in modo non illogico e aveva determinato la pena base sul minimo edittale, con riduzione di un terzo per il rito. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    norma incriminatrice della rapina, richiamata per escludere che le doglianze dell'imputato scalfissero la ricostruzione della condotta minatoria e dell'uso dell'arma.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato in relazione alla valutazione della prova e dell'attendibilità della persona offesa, ritenuta congruamente motivata dal giudice di merito.

  • art. 546 c.p.p.

    richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, ritenuta adeguata e non illogica dalla Corte di cassazione.

  • art. 628 c.p., commi 1 e 3

    richiamato per la qualificazione della rapina aggravata, ritenuta correttamente configurata in fatto dal giudice di merito.

  • art. 591 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma il risultato di inammissibilità discende dalla valutazione di manifesta infondatezza e non specificità dei motivi.

  • art. 616 c.p.p.

    fonte della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre in modo meramente reiterativo le stesse doglianze già dedotte e disattese in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La valutazione di attendibilità della persona offesa, se sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica, non può essere rivisitata in cassazione come se fosse un terzo giudizio di merito.
  • La configurabilità della rapina può essere desunta dalla presenza di condotte minatorie tipiche e dall'utilizzo di un'arma, quando tali elementi risultino accertati in fatto dal giudice di merito con motivazione congrua.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo per vizi motivazionali rilevanti, non essendo necessario che il giudice si soffermi su ogni elemento prospettato dalle parti, ma solo su quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia operato il dosaggio sanzionatorio entro i limiti legali e abbia fornito una motivazione non manifestamente illogica, specie se la pena base è stata individuata nel minimo edittale e ulteriormente ridotta per effetto del rito.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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