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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31342/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non deducibili in sede di legittimità perché non specifici e non argomentati in confronto critico con la sentenza impugnata, ma meramente reiterativi delle doglianze già proposte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato, confermata in appello la condanna a tre anni di reclusione e 13.333 euro di multa per un reato in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: a) vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale; b) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, D.P.R. n. 309 del 1990. La Corte rileva che i motivi non si confrontano con la motivazione della sentenza di appello, ma riproducono sostanzialmente le stesse doglianze già svolte in appello e già confutate dal giudice di merito, limitandosi a lamentare in modo generico carenze o illogicità motivazionali.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice contestata per il reato in materia di stupefacenti, oggetto della condanna confermata in appello

  • art. 73, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    attenuante speciale invocata dal ricorrente e negata dai giudici di merito

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità

  • art. 591 c.p.p.

    la mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione dei motivi già disattesi in appello non soddisfa il requisito della specificità.
  • La critica al provvedimento impugnato deve essere argomentata e autosufficiente, indicando specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della censura; una doglianza generica su asserite carenze o illogicità della motivazione è inidonea.
  • Il ricorso che si limita a reiterare le stesse contestazioni già formulate nei gradi di merito, senza misurarsi con le risposte del giudice d'appello, è inammissibile per difetto della funzione tipica dell'impugnazione.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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