Cassazione Penale, Ordinanza n. 31342/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non deducibili in sede di legittimità perché non specifici e non argomentati in confronto critico con la sentenza impugnata, ma meramente reiterativi delle doglianze già proposte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, confermata in appello la condanna a tre anni di reclusione e 13.333 euro di multa per un reato in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: a) vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale; b) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, D.P.R. n. 309 del 1990. La Corte rileva che i motivi non si confrontano con la motivazione della sentenza di appello, ma riproducono sostanzialmente le stesse doglianze già svolte in appello e già confutate dal giudice di merito, limitandosi a lamentare in modo generico carenze o illogicità motivazionali.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice contestata per il reato in materia di stupefacenti, oggetto della condanna confermata in appello
art. 73, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
attenuante speciale invocata dal ricorrente e negata dai giudici di merito
i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità
la mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione dei motivi già disattesi in appello non soddisfa il requisito della specificità.
- La critica al provvedimento impugnato deve essere argomentata e autosufficiente, indicando specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della censura; una doglianza generica su asserite carenze o illogicità della motivazione è inidonea.
- Il ricorso che si limita a reiterare le stesse contestazioni già formulate nei gradi di merito, senza misurarsi con le risposte del giudice d'appello, è inammissibile per difetto della funzione tipica dell'impugnazione.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
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