Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20166/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una professionista che, avendo prestato assistenza nell’ambito di un giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da una banca contro la procedura fallimentare, aveva chiesto al giudice delegato il pagamento di un acconto sul compenso già liquidato e maturato in prededuzione. Il giudice delegato aveva sostanzialmente preso atto del parere contrario del curatore, fondato sulla insufficienza della cassa e sulla necessità di accantonare somme per altri contenziosi e prededuzioni. Il tribunale, investito del reclamo ex art. 26 l.f., lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che non vi fosse un vero provvedimento di diniego del giudice delegato, che il professionista non avesse un diritto immediato a incassare somme versate dalla parte soccombente in mancanza di dichiarazione di antistatario, che l’accantonamento ex art. 113 l.f. fosse discrezionale e che non fossero state allegate le condizioni per il pagamento fuori riparto ex art. 111-bis l.f. Con il ricorso per cassazione la professionista ha dedotto: 1) violazione degli artt. 26 e 36 l.f., sostenendo che il reclamo riguardava un provvedimento del giudice delegato incidente su diritti soggettivi, non un mero atto del curatore; 2) violazione degli artt. 111 Cost. e 26 l.f., lamentando che il giudice del reclamo non potesse arrestarsi a una declaratoria di non luogo a provvedere senza valutare nel merito la domanda; 3) violazione degli artt. 113 l.f., 24 e 111 Cost., contestando l’idea che la scelta del curatore sul riparto o sull’accantonamento costituisse una zona franca insindacabile; 4) violazione degli artt. 111-bis, comma 3, l.f. e 93 c.p.c., censurando l’affermazione di carenza dei presupposti per il pagamento fuori riparto; 5) violazione degli artt. 91 c.p.c. e 4 tabella 7 d.m. 55/2014 in punto di liquidazione delle spese, poiché il reclamo fallimentare avrebbe dovuto essere trattato con i parametri dei procedimenti camerali di volontaria giurisdizione e non del rito ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché il decreto impugnato non presentava i caratteri della decisorietà e definitività necessari per il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.: il provvedimento del giudice delegato si inseriva nell’ambito della gestione e amministrazione della procedura fallimentare, non incideva in modo definitivo sul diritto al compenso del professionista, e la domanda poteva essere riproposta. La circostanza che la controparte della causa patrocinata avesse versato somme alla procedura non determinava, salvo antistatario, un vincolo di destinazione a favore del difensore della procedura. Il quinto motivo è stato respinto nel merito, poiché il reclamo ex art. 26 l.f. è sì un procedimento camerale, ma di natura contenziosa, con conseguente applicazione dei parametri delle controversie contenziose e non di quelli della volontaria giurisdizione. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 L.F.

    il reclamo riguarda provvedimenti del giudice delegato, ma per essere ricorribili in cassazione devono essere decisori e definitivi; nel caso concreto il decreto non lo era.

  • art. 36 L.F.

    è richiamato quale rimedio contro atti del curatore o del comitato dei creditori; la Corte esclude che fosse il provvedimento effettivamente censurato.

  • art. 111 Cost.

    il ricorso straordinario è ammissibile solo contro provvedimenti con caratteri di decisorietà e definitività.

  • art. 113 L.F.

    l’accantonamento e la gestione dei riparti rientrano nell’amministrazione della procedura e non configurano, nel caso, un provvedimento definitivo sui diritti del creditore.

  • art. 111-bis, comma 3, L.F.

    non risultavano allegati i presupposti per il pagamento fuori dal riparto.

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato in relazione agli oneri allegativi della domanda, ma ritenuto non decisivo ai fini dell’ammissibilità.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza.

  • art. 4 tabella 7 D.M. 55/2014.

    non si applicano i parametri della volontaria giurisdizione al reclamo fallimentare di natura contenziosa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

    viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile anche contro decreti e ordinanze solo se il provvedimento abbia natura decisoria e definitiva, cioè idoneità a incidere in modo irreversibile su diritti soggettivi con attitudine al giudicato sostanziale o, comunque, alla stabilizzazione del decisum.
  • Nel fallimento, i provvedimenti del giudice delegato che attengono alla gestione, amministrazione o ripartizione delle risorse della procedura, quando non definiscono in via irretrattabile un diritto al pagamento, non sono normalmente ricorribili ai sensi dell’art. 111 Cost. se resta possibile la riproposizione dell’istanza.
  • La mera circostanza che somme siano state versate alla procedura dalla parte soccombente non attribuisce automaticamente al difensore della procedura un diritto diretto e immediato a percepirle; in difetto di dichiarazione di antistatario, tali somme restano nella massa e concorrono secondo le regole della procedura e della capienza disponibile.
  • Il reclamo fallimentare ex art. 26 l.f. ha natura camerale ma contenziosa: ai fini della liquidazione delle spese non si applicano i parametri propri della volontaria giurisdizione, bensì quelli relativi ai procedimenti contenziosi.
  • Quando si censura un provvedimento per mancato pagamento di crediti prededucibili fuori riparto, occorre allegare specificamente i presupposti normativi che giustificano tale modalità di soddisfacimento; in difetto, la doglianza non supera il vaglio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.