Cassazione Penale, Sentenza n. 17870/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lo Strangio impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza volta a dichiarare l'inefficacia della custodia cautelare disposta in Italia (ordinanza 13/03/2023, eseguita 03/05/2023). La difesa deduceva che lo Strangio era stato arrestato in Belgio (22/02/2022) nell'ambito di un procedimento connesso (c.d. "Border") e che, dopo l'esecuzione della misura italiana, l'autorità italiana aveva richiesto ed ottenuto un mandato d'arresto europeo e l'assunzione (o la riunione) del procedimento. Perciò si chiedeva: a) il computo della detenzione sofferta all'estero ai sensi dell'art. 746-ter, comma 6, c.p.p., così da far risultare già decorso il termine massimo di custodia cautelare per la fase di giudizio abbreviato; b) in via alternativa, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p., per identità o connessione dei fatti. Venivano altresì dedotte questioni di violazione del diritto al contraddittorio per il presunto tardivo deposito di memorie della Procura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione sul contraddittorio (non risultano nuovi elementi decisivi depositati tardivamente né pregiudizio per la difesa). Sostanzialmente il rigetto si fonda su due assunti: 1) non è emersa l'esistenza di una "assunzione" formale del procedimento belga da parte dell'autorità italiana ai sensi degli artt. 746-bis e ss. c.p.p. (mancava un provvedimento espresso di assunzione, la comunicazione al Ministero e l'iscrizione di autonoma notizia di reato), per cui il computo della custodia estera ai fini dei termini cautelari non poteva essere applicato; i contatti e lo scambio di atti tra Procure costituivano solo acquisizione probatoria e non trasferimento/assunzione del procedimento; 2) l'istituto della retrodatazione ex art.297, comma 3, c.p.p. non è applicabile a misure cautelari emesse da autorità giudiziarie straniere: tale norma presuppone più ordinanze interne al sistema processuale italiano e regimi impugnatori interni, condizioni non sussistenti per provvedimenti esteri. La Corte ha inoltre osservato che, pur prevedendo l'art.746-ter il "computo" della detenzione sofferta all'estero ove l'assunzione sia perfezionata, ciò richiede elementi documentali e formali che qui mancavano. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
La Corte precisa che il comma 6 prevede il "computo" della detenzione sofferta all'estero a seguito di assumzione del procedimento da parte dell'autorità nazionale; tuttavia l'effetto si produce solo se l'assunzione è formalmente perfezionata ai sensi degli artt. 746-bis e ss., con provvedimento espresso e adempimenti previsti (comunicazione al Ministero, iscrizione notizia di reato, ecc.).
art. 746-bis e ss. cod. proc. pen.
Disciplina il trasferimento/assunzione di procedimenti penali tra Stati membri. La Corte sottolinea che l'assunzione richiede formale provvedimento dell'autorità nazionale e l'accertamento dei criteri di competenza indicati dal comma 3, senza il quale si configura solo acquisizione di atti probatori.
art. 297, comma 3 cod. proc. pen.
Regola la retrodatazione degli effetti di ordinanze cautelari in presenza di più ordinanze relative al medesimo fatto o a fatti connessi. La Corte afferma che tale rimedio opera nel sistema processuale interno tra provvedimenti italiani e non può essere esteso a provvedimenti emessi da autorità straniere.
art. 303 c.p.p. (commi 1, 2 e 4)
Norme sui termini di fase e sul termine massimo della custodia cautelare. La sentenza chiarisce che l'art. 746-ter rinvia al computo dei periodi ai fini dei termini massimi previsti dall'art. 303 e, secondo la relazione illustrativa, anche ai termini di fase ex art.303, comma 1.
Prevede l'iscrizione di notizia di reato. La Corte rileva che l'assunzione richiede anche l'iscrizione autonoma della notizia di reato da parte della Procura nazionale, elemento che mancava nel caso.
art. 127, comma 2 cod. proc. pen.
Fissa termini per il deposito di memorie in sede di udienza camerale; la Corte ricorda che l'utilizzabilità di memorie tardive è subordinata alla garanzia del contraddittorio.
art. 619, comma 1 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'integrazione del ragionamento motivazionale del giudice; la sentenza osserva che, secondo gli atti depositati, non risultano gli elementi necessari per ritenere perfezionata l'assunzione.
Criteri di connessione tra procedimenti. La Corte richiama che la retrodatazione ex art.297 comma 3 può applicarsi se sussistono connessioni qualificate tra procedimenti interni.
art. 73 e 74 DPR 9 ottobre 1990, n.309
Norme sostanziali in materia di stupefacenti: indicano i reati per i quali lo Strangio era indagato e processato; collocano il fatto controverso nell'ambito dell'operazione "Eureka".
Atto di recepimento che ha introdotto gli artt. 746-bis e ss. nel codice, con la finalità di armonizzare la disciplina interna con la cooperazione giudiziaria UE. La Corte utilizza la relazione illustrativa al d.lgs. per interpretare l'ambito di applicazione del computo della custodia estera.
art. 33 l. 22 aprile 2005, n.69
Norma di raccordo con il mandato d'arresto europeo; la sentenza osserva che quest'art.33 concerne il computo della custodia effettuata in esecuzione del mandato d'arresto europeo, ma non è direttamente applicabile al caso di misura cautelare emessa dall'autorità straniera distinta dal mandato.
art. 13 Cost.
Richiamato indirettamente per il principio di legalità e tassatività delle limitazioni della libertà personale: la Corte ritiene che non si possa creare, per via interpretativa, una retrodatazione interstatale che contrasti con i limiti di legge.
Massime di principio
- La detenzione sofferta all'estero può essere "computata" ai fini dei termini cautelari italiani solo se l'autorità italiana ha formalmente assunto il procedimento straniero secondo la disciplina degli artt. 746-bis e ss. c.p.p.; senza formale provvedimento di assunzione l'effetto non opera.
- L'istituto della retrodatazione ex art.297, comma 3 c.p.p. opera tra ordinanze emesse nell'ambito del sistema processuale italiano (anche se da uffici diversi) quando sussistono le ipotesi di connessione qualificate; non è applicabile a misure cautelari emanate da autorità giudiziarie straniere.
- Per far valere il computo della detenzione estera è necessario produrre documentazione completa e formale: provvedimento di assunzione, comunicazioni ministeriali ove previste, iscrizione autonoma di notizia di reato, atti che dimostrino identità/connessione dei fatti e i titoli custodiali esteri (date, capo di imputazione testuale, provvedimenti esecutivi).
- L'acquisizione di atti o scambio investigativo tra Procure di Stati diversi non equivale automaticamente all'assunzione del procedimento; può costituire solo materiale probatorio e richiede l'adozione di atti interni specifici per trasferire la titolarità del procedimento.
- Le doglianze procedurali relative a tardivi depositi di memorie devono dimostrare che sono stati introdotti elementi nuovi decisivi e che non è stato garantito il contraddittorio; altrimenti risultano infondate.
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