Cassazione Penale, Sentenza n. 18683/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 14/10/2021 che aveva confermato la condanna del Tribunale di Velletri (2/3/2015) a anni 2 e mesi 1 di reclusione e euro 700,00 di multa per rapina e lesioni aggravate. Tre motivi: (1) errata applicazione dell'art. 628 c.p. e richiesta di riqualificazione della condotta in furto con strappo o art. 624-bis in quanto, secondo il ricorrente, la sottrazione del borsello sarebbe avvenuta dopo la conclusione dell'aggressione e l'aggressione sarebbe stata motivata da una vendetta personale; (2) erronea applicazione e carenza di motivazione in ordine all'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3-ter, c.p. (commissione del fatto su un mezzo pubblico di trasporto) con l'ulteriore censura della mancata indicazione dell'aggravante nel capo di imputazione; (3) errata esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. per la presunta particolare tenuità del danno economico (borsello di circa 40 euro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi aspecifici e, in larga parte, manifestamente infondati: (i) la confezione del ricorso ha semplicemente riprodotto le censure di merito senza un confronto specifico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito; (ii) le decisioni di primo e secondo grado, conformi tra loro, hanno fornito motivazione logica e congrua idonea a ritenere provata la rapina aggravata, valorizzando dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni e documentazione sanitaria; (iii) la ricostruzione fattuale mostra che la violenza è iniziata a bordo dell'autobus e la sottrazione del borsello è avvenuta senza soluzione di continuità, giustificando l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3-ter, c.p., la cui contestazione in fatto è ritenuta sufficiente ai fini dell'imputazione; (iv) l'attenuante di particolare tenuità del danno è stata correttamente esclusa in considerazione del danno complessivo (fisico, morale e patrimoniale) subito dalla vittima; (v) per l'inammissibilità del ricorso il Supremo Collegio ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma alla cassa delle ammende (la sentenza riporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria, importo non integralmente espresso nel testo riportato).
Norme richiamate
Norma sulla rapina; la Corte ha confermato che la rapina sussiste quando la sottrazione è realizzata mediante violenza per vincere la resistenza della vittima, anche se il movente iniziale fosse diverso dall'intento di procurarsi un ingiusto profitto.
art. 628, comma 3-ter, cod. pen.
Aggravante per il fatto commesso all'interno di un mezzo pubblico di trasporto; la Corte ha ritenuto che la contestazione in fatto dell'aggravante nel capo di imputazione sia sufficiente e che la continuità delle condotte iniziate a bordo giustifichi l'applicazione dell'aggravante.
Norma sul furto con strappo; richiamata dalla difesa come possibile riqualificazione, ma la Corte ha confermato il principio secondo cui il furto con strappo non è configurabile quando la violenza è impiegata per vincere la resistenza della vittima, ricadendo così la fattispecie nel reato di rapina.
Attenuante per particolare tenuità del danno; la Corte ha ribadito che l'applicabilità richiede una valutazione globale del pregiudizio subito dalla vittima (non solo il valore economico del bene sottratto), essendo il delitto di rapina plurioffensivo.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Riferimento alla censura per omessa o contraddittoria motivazione; la Corte ha osservato che il silenzio del giudice di merito su una specifica deduzione non è sempre vizio se la motivazione complessiva implicitamente la respinge.
Norma che prevede la condanna alle spese e, in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento alla cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata al ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione il ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata al percorso motivazionale delle decisioni impugnate; la mera riproposizione dei motivi di appello determina inammissibilità.
- La rapina si configura quando la sottrazione è realizzata mediante violenza per vincere la resistenza della vittima; il movente iniziale rileva poco se l'appropriazione finale è realizzata con violenza.
- Il furto con strappo non può essere riconosciuto quando la violenza è il mezzo per sopraffare la resistenza della vittima: in tali casi la fattispecie è rapina.
- Per l'applicazione dell'aggravante prevista per i fatti commessi su mezzi pubblici è sufficiente la precisazione 'in fatto' nel capo di imputazione; non è necessaria la citazione formale della norma incriminatrice.
- L'attenuante per particolare tenuità del danno richiede una valutazione complessiva degli effetti sulla vittima (patrimoniali, fisici e morali), non la sola considerazione del valore economico del bene sottratto.
- La Corte di Cassazione è giudice della motivazione e della correttezza dell'applicazione del diritto, non del merito probatorio: non procede a riverificazioni dei fatti quando la motivazione di merito è logica e non manifestamente illogica.
- Un motivo di appello manifestamente infondato può determinare la carenza d'interesse in cassazione, rendendo inammissibile il ricorso che lo riproponga.
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