Cassazione Civile, Ordinanza n. 28984/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di somministrazione di energia elettrica a uso non domestico. L'utente ha impugnato una fattura riferita a un lungo periodo di consumo, sostenendo che il contatore avesse funzionato male o fosse mal tarato, con conseguente addebito di consumi non corrispondenti al reale utilizzo. Ha inoltre dedotto di aver subito danni per il distacco della fornitura. La società ha resistito, chiedendo il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito e del risarcimento, e ha proposto domanda riconvenzionale per il pagamento dell'importo fatturato. Il primo motivo di ricorso per cassazione denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che la corte d'appello abbia erroneamente posto a carico dell'utente la prova del malfunzionamento del contatore e abbia invece ritenuto sufficienti, per il gestore, fatture ed estratti contabili; il ricorrente insiste sul fatto che fosse il somministrante a dover provare il corretto funzionamento del misuratore e la corrispondenza tra letture e addebiti. Il secondo motivo denuncia la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'utente, con asserita violazione del diritto di difesa, ma resta assorbito.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo, nei limiti di ragione prospettati, ritenendo che la sentenza impugnata abbia violato l'art. 2697 c.c. perché ha invertito il riparto dell'onere della prova in materia di somministrazione di energia elettrica e di contestazione del funzionamento del contatore. In particolare, una volta allegato il malfunzionamento del misuratore, spetta al gestore dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra dato rilevato e importo fatturato, mentre l'utente deve provare eventuali fattori esterni che giustifichino l'eccessività dei consumi. Il secondo motivo è dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è cassata in relazione e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge è il veicolo processuale per censurare l'erronea attribuzione dell'onere della prova, non la mera rivalutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura sulla valutazione delle prove è ammissibile solo nei ristretti limiti del nuovo vizio motivazionale.
la trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze processuali e delle contestazioni non specifiche.
richiamato dal ricorrente per lamentare l'erronea valutazione delle prove documentali da parte del giudice di merito.
in tema di somministrazione, l'utente che contesti la pretesa creditoria deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ma ciò non esonera il gestore dal provare il corretto funzionamento del contatore.
invocato dal ricorrente per la liquidazione equitativa del danno, ma il relativo motivo resta assorbito.
richiamato nel secondo motivo per la dedotta mancata ammissione dei mezzi istruttori e la violazione del diritto di difesa.
l'onere della prova è ripartito secondo la vicinanza della prova: il somministrante deve provare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza dei consumi fatturati, l'utente i fatti esterni che giustifichino l'anomalia dei consumi.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla somministrazione di energia elettrica, la fattura e la rilevazione del contatore non hanno valore di prova legale piena del credito, ma operano come presunzione semplice di veridicità del consumo rilevato.
- Se l'utente allega il malfunzionamento del contatore, grava sul somministrante l'onere di provare il corretto funzionamento del misuratore e la corrispondenza tra letture registrate e importi addebitati.
- L'utente resta onerato di provare eventuali circostanze esterne, a lui non imputabili, che abbiano determinato consumi anomali o apparentemente eccessivi.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata secondo la struttura della fattispecie sostanziale; non quando si contesti soltanto la valutazione del materiale probatorio.
- La censura sulla motivazione e sulla valutazione delle prove è distinguibile dalla violazione delle regole sull'onere probatorio e, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale rigorosamente tipizzato.
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