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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35517/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (soci cedenti)

La controversia

La controversia nasce da una cessione di quote di società in nome collettivo intervenuta nel 1999. Nell'atto di cessione, due socie cedenti si impegnavano a estinguere entro una certa data alcune esposizioni debitorie della società, tra cui debiti verso una banca. I cessionari, dopo aver dovuto sostenere pagamenti per debiti sociali asseritamente non adempiuti dalle cedenti, convenivano in giudizio i cedenti chiedendo la restituzione di quanto versato e il risarcimento del danno. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello accoglieva parzialmente il gravame e condannava una sola cedente al pagamento di una somma, oltre interessi, regolando anche le spese. In cassazione, la ricorrente soccombente principale sosteneva: 1) che l'onere di provare l'avvenuto pagamento dei debiti dedotti in clausola gravasse sugli attori/creditori, e non su di lei; 2) che le spese fossero state liquidate sulla base di un errato scaglione di valore, assumendo che la Corte d'appello avesse fatto riferimento al criterio del disputatum. L'altro ricorrente censurava la mancata condanna degli originari attori alla rifusione delle spese nei suoi confronti, dato che era stato ritenuto estraneo all'obbligazione dedotta in causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo proposto nell'interesse della cedente condannata, ritenendo corretta la regola di riparto dell'onere della prova applicata dalla Corte d'appello: il creditore che agisca per l'adempimento o il risarcimento deve provare il titolo e la scadenza dell'obbligazione, mentre il debitore deve provare l'avvenuto adempimento. Ha invece accolto il secondo motivo della stessa ricorrente, osservando che il criterio del disputatum può essere usato solo in caso di totale rigetto della domanda, mentre in ipotesi di accoglimento parziale le spese vanno commisurate al decisum, cioè all'importo effettivamente riconosciuto. Ha inoltre accolto il motivo dell'altro ricorrente, perché la sua accertata estraneità all'obbligazione contrattuale rendeva ingiustificata la compensazione integrale delle spese nei suoi confronti, dovendo invece essere affermata la soccombenza della controparte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti delle censure accolte e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    il creditore che agisce per adempimento, risoluzione o risarcimento deve allegare il titolo e la scadenza del credito, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, cioè l'adempimento

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata assunta all'esito della proposta del relatore e della camera di consiglio in rito semplificato

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; in caso di accoglimento parziale devono essere parametrate all'effettivo decisum

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese non può essere giustificata quando vi sia soccombenza integrale di una parte nei confronti dell'altra

Massime di principio

  • In un giudizio fondato sull'inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore deve provare l'esistenza del titolo e la scadenza dell'obbligazione, mentre spetta al debitore dimostrare l'avvenuto adempimento quale fatto estintivo del diritto azionato.
  • Il criterio di liquidazione delle spese sulla base del valore controverso va riferito al valore effettivamente riconosciuto in caso di accoglimento parziale, mentre il riferimento al valore del disputatum è corretto solo quando la domanda venga integralmente respinta.
  • Se un convenuto viene accertato come del tutto estraneo all'obbligazione dedotta in giudizio, la compensazione integrale delle spese nei suoi confronti non è coerente con la soccombenza della controparte, che va quindi regolata secondo il principio di causalità e soccombenza.
  • La censura in cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura del riparto probatorio non è ammissibile quando il giudice di merito abbia applicato correttamente i principi consolidati sulla prova dell'inadempimento e dell'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoInadempimentoSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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