Cassazione Civile, Ordinanza n. 18679/2024 del 09/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un’espropriazione per pubblica utilità di un’area di proprietà della società ricorrente, interessata dalla realizzazione di un’opera viaria. In sede di rinvio, la Corte d’appello aveva liquidato l’indennità di espropriazione, l’indennità per il deprezzamento della porzione residua e l’indennità di occupazione, recependo le conclusioni del CTU: per la parte ablata aveva valorizzato le potenzialità edificatorie intermedie del terreno triplicando il valore agricolo medio; per il fondo residuo aveva applicato un deprezzamento del 15% anche richiamando criteri desunti da un accordo relativo ad altra infrastruttura; quanto all’indennità di occupazione, aveva fissato la decorrenza e il termine degli interessi in modo ritenuto errato dalla ricorrente. Con il primo motivo la società lamentava la violazione dell’art. 32 d.P.R. 327/2001 e degli artt. 112 e 384 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di determinare il valore venale attuale del terreno alla data del decreto ablativo e di considerare correttamente le possibilità di utilizzazione intermedie tra agricola ed edificatoria. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 32, 33 e 50 d.P.R. 327/2001 e degli artt. 112 e 384 c.p.c., contestando la quantificazione del deprezzamento del fondo residuo e l’applicazione di criteri tratti da un accordo riguardante espropri agricoli. Con il terzo motivo deduceva la violazione degli artt. 1224, 1282, 1283 e 1499 c.c., contestando il dies a quo e il dies ad quem degli interessi sull’indennità di occupazione, che la sentenza impugnata aveva fatto decorrere e cessare in modo non conforme ai principi già affermati dalla Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che essi tendessero a sollecitare una diversa valutazione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, e che le critiche non si confrontassero con le rationes decidendi della sentenza di rinvio. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo erronea la statuizione sulla decorrenza finale degli interessi dovuti sull’indennità di occupazione: tali interessi devono decorrere dal giorno di emissione del decreto di occupazione e protrarsi sino all’effettivo deposito dell’indennità di esproprio presso la Cassa Depositi e Prestiti, non già fino alla data del decreto di esproprio. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale capo e, decidendo nel merito, ha corretto il criterio di calcolo degli interessi. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la soccombenza prevalente della ricorrente sui primi due motivi e il limitato accoglimento del terzo.
Norme richiamate
per la determinazione dell’indennità di espropriazione va considerato il valore del bene alla data del decreto ablativo, secondo criteri coerenti con la sua effettiva vocazione e con le possibilità di utilizzazione consentite dallo strumento urbanistico vigente.
richiamato dalla parte ricorrente in tema di indennità connessa al deprezzamento del fondo residuo.
richiamato dalla parte ricorrente in tema di indennità collegata all’occupazione e alla disciplina dell’espropriazione.
dedotto come violato per asserita omissione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella liquidazione delle indennità.
richiamato in relazione al principio di diritto fissato dalla Cassazione nel giudizio di rinvio e al potere di decisione nel merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato come parametro per denunciare violazioni di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che la censura sulla valutazione del valore del terreno attingeva un accertamento di fatto censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
richiamato quanto al deposito delle memorie in camera di consiglio.
dedotto in relazione alla decorrenza e al regime degli interessi dovuti sull’indennità di occupazione.
dedotto in relazione alla debenza degli interessi sulle somme liquidate a titolo indennitario.
dedotto in relazione alla capitalizzazione o al computo degli interessi.
dedotto in relazione al regime degli interessi e alla correlata disciplina economica della somma dovuta.
art. 66 delle norme tecniche attuative del piano regolatore
considerato per escludere un’edificabilità piena e per qualificare la destinazione dell’area come a verde pubblico attrezzato con insediamenti limitati.
art. 5 dell’Accordo sulle procedure e metodologie da adottare per la determinazione delle indennità di espropriazione per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta
richiamato dalla Corte territoriale per la quantificazione del deprezzamento del fondo residuo; la Cassazione non lo esamina nel merito perché il motivo è inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è censurabile, se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione, la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sulla non variazione del valore venale di un terreno in relazione alla distanza temporale tra compravendita di riferimento e decreto ablativo.
- Ai fini della liquidazione dell’indennità di espropriazione, la considerazione delle possibilità di utilizzazione intermedie tra agricola ed edificatoria deve essere ancorata alla destinazione urbanistica vigente al momento del decreto di esproprio e alle concrete previsioni dello strumento urbanistico, non a una edificabilità astratta o successiva.
- La censura di legittimità che contesti la quantificazione del deprezzamento del fondo residuo è inammissibile quando mira solo a sostituire una diversa valutazione di merito a quella del giudice territoriale e non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione.
- In materia di indennità di occupazione, gli interessi decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità a partire dal decreto di occupazione e non dall’immissione in possesso materiale.
- Gli interessi sull’indennità di occupazione si calcolano sino all’effettivo deposito dell’indennità di esproprio presso la Cassa Depositi e Prestiti, poiché solo tale deposito conclude la fattispecie da cui deriva l’effetto acquisitivo in favore della pubblica amministrazione.
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