Cassazione Penale, Sentenza n. 30518/2025 del 10/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen. tra i reati per spaccio indicati nelle sentenze della Corte di Appello di Palermo nn. 1171/21 e 4311/22, sostenendo che le cessioni di sostanze stupefacenti fossero inserite in un medesimo contesto e programmate ab origine nelle loro linee essenziali, come risultante dall'omogeneità dei reati e dalla sovrapponibilità del modus operandi.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza: il giudice dell'esecuzione ha effettuato il necessario esame concreto di tempi e modalità e ha correttamente escluso la continuazione per mancata prova di una unitaria programmazione ideativa delle condotte. La motivazione ha evidenziato l'impossibilità di individuare il momento di formazione del proposito criminoso, il non breve arco temporale tra gli episodi e la loro carattere opportunistico e svincolato dall'attività del sodalizio, elementi che escludono l'unicità del disegno criminoso richiesta dall'art. 81 cod. pen.
Norme richiamate
La continuazione richiede una rappresentazione unitaria delle diverse condotte sin dal momento ideativo, almeno nelle linee essenziali. Non è sufficiente la mera reiterazione o l'abitualità delinquenziale: occorre una programmazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine concreto e specifico.
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti: i reati di cessione contestati rientrano nella fattispecie, ma la loro omogeneità materiale non equivale automaticamente a unità di ideazione ai fini della continuazione.
Norma relativa al delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; quando la continuazione sia invocata tra reato associativo e reati-fine è necessario che i reati-fine siano stati programmati al momento in cui il soggetto si è determinato a fare ingresso nel sodalizio.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 81 cod. pen. è necessario dimostrare la sussistenza di un disegno criminoso unitario sin dal momento ideativo, non basta dimostrare mera somiglianza o reiterazione di reati.
- Indicatori utili per valutare l'unità di ideazione: ridotta distanza temporale tra i fatti, omogeneità delle modalità esecutive, omogeneità del bene tutelato e una visibile programmazione iniziale; non occorre progettazione dettagliata di ogni singolo episodio, ma una previsione almeno in linea generale.
- La lunga distanza temporale tra episodi, salvo giustificazioni chiare che spieghino una frazionata attuazione di un unico fine, è indice logico di azioni autonome e pregiudica il riconoscimento della continuazione.
- La semplice appartenenza a un medesimo contesto o sodalizio non basta: per collegare reato associativo e reati-fine tramite continuazione è necessario che i reati-fine fossero programmati al momento in cui il partecipe si è determinato ad entrare nel sodalizio.
- Il sindacato sulla valutazione del giudice dell'esecuzione è limitato: la Corte di cassazione verifica soprattutto violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; la valutazione concreta di tempi, modalità e circostanze è rimessa in primo luogo al giudice di merito.
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