Cassazione Penale, Ordinanza n. 02496/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 334 c.p. per avere violato gli obblighi di custodia relativi a un'autovettura sottoposta a sequestro e affidata alla sua custodia. Nel ricorso ha dedotto inosservanza di legge e vizi di motivazione, contestando in particolare l'utilizzabilità delle dichiarazioni del teste ispettore Nardi, il quale avrebbe riferito quanto appreso dall'imputato in violazione dell'art. 62 c.p.p., nonché la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, già correttamente esaminato e disatteso dal giudice di merito, e che riproducessero questioni già affrontate in appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che il giudice di merito non aveva utilizzato dichiarazioni dell'imputato, ma aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulla documentazione acquisita, dalla quale risultavano la proprietà del veicolo, l'affidamento in custodia e la successiva mancata rinvenibilità dell'autovettura nel luogo indicato, senza alcuna preventiva denuncia sulla sorte del mezzo. È stata inoltre ritenuta corretta la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., in ragione del notevole disvalore sociale della condotta, considerata come elusiva delle finalità pubblicistiche del vincolo di intangibilità e indisponibilità gravante sul bene. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per la violazione degli obblighi di custodia del bene sottoposto a sequestro.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità di dichiarazioni rese da un teste che avrebbe riferito quanto appreso dall'imputato; la Corte ha escluso che tali dichiarazioni fossero state utilizzate in decisione.
La Corte ha ritenuto corretta la sua mancata applicazione, valorizzando il notevole disvalore sociale della condotta e la frustrazione delle finalità pubblicistiche del vincolo sul bene.
Norma applicata per le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, solleciti una rivalutazione delle prove o una diversa lettura del compendio probatorio, quando le censure ripropongano questioni già adeguatamente esaminate e motivate dal giudice di merito.
- Ai fini dell'affermazione di responsabilità per la violazione degli obblighi inerenti a un bene sequestrato, è sufficiente che la prova documentale dimostri la disponibilità del bene, l'affidamento in custodia e la mancata restituzione o reperibilità del medesimo nel luogo di custodia, soprattutto se manca una preventiva denuncia sulla sua sorte.
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto può essere giustificata dal notevole disvalore sociale della condotta quando questa realizzi un'elusione delle finalità pubblicistiche connesse al vincolo di indisponibilità e intangibilità imposto sul bene.
- La dedotta violazione del divieto di utilizzare dichiarazioni indirette non integra motivo utile se la sentenza impugnata non abbia effettivamente fondato la decisione su quelle dichiarazioni, ma su autonome risultanze documentali.
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