Cassazione Penale, Sentenza n. 02042/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) contestazione della responsabilità per concorso in rapina (artt. 110 e 628 c.p.), sostenendo che l'assoluzione definitiva di Alfredo Capone, presunto esecutore materiale, rende erronea e incerta l'identificazione dell'autore e viola il principio del ragionevole dubbio; 2) mancato accertamento di un consapevole contributo della ricorrente alla rapina, cioè assenza del dolo concorsuale concreto; 3) vizio di motivazione riguardo all'applicazione dell'aggravante del travisamento (art. 59 e 628, comma 3, n. 1 c.p.), poiché il presunto travisamento sarebbe costituito solo dall'uso di felpa con cappuccio abituale e l'aggravante non sarebbe adeguatamente attribuita alla ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici e non consentiti. La Corte di appello era già intervenuta con motivazione coerente e non contraddittoria: ha ritenuto provata la partecipazione di Pisanti sulla base di elementi concreti (attesa davanti al supermercato al volante con cappuccio, descrizione dell'autore materiale con volto coperto, ingresso precipitoso in auto e immediata fuga, manovre pericolose e tentativi di eludere l'inseguimento, rinvenimento sulla ricorrente di una somma corrispondente a quella sottratta, rifiuto di fornire le generalità del passeggero e versione implausibile; accertamenti biologici non hanno identificato con certezza il passeggero e quindi l'assoluzione di Capone non è decisiva). La Cassazione ha inoltre ritenuto il terzo motivo inammissibile perché la questione del travisamento non era stata dedotta in appello e pertanto la catena devolutiva si è interrotta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente.
Norme richiamate
Disciplina la partecipazione al reato (concorso di persone); la sentenza ha ritenuto che gli atti e i comportamenti della ricorrente integrassero un contributo cosciente al reato commesso da un'altra persona.
Regola il reato di rapina; applicato per contestare a Pisanti il concorso nella rapina consumata nel supermercato.
Tratta delle circostanze aggravanti; la Corte ha ritenuto che l'aggravante del travisamento fosse riferibile ai fatti (autore con volto coperto) ma ha dichiarato il motivo inerente all'aggravante inammissibile per mancanza di deduzione in appello.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita l'esame della Cassazione ai vizi di motivazione quali mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà; la Corte ha ritenuto che i motivi della ricorrente fossero mera rivalutazione del materiale probatorio, non integranti tali vizi.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti delle questioni deducibili in Cassazione rispetto a quanto proposto in appello; la Corte ha richiamato la preclusione per il terzo motivo non prospettato in appello.
art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Collegato alle regole di devoluzione e deduzione dei motivi in cassazione; usato dalla Corte per spiegare la necessità che le questioni siano state investite in appello.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma relativa al riassunto dei motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha riportato i motivi nei termini previsti dalla disciplina procedurale.
Norma che dispone le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una rivalutazione globale e alternativa del materiale probatorio: i motivi che si limitano a chiedere diversa valutazione dei fatti sono, di regola, inammissibili.
- L'assoluzione di un coimputato non annulla automaticamente la responsabilità di un altro: se permangono concreti indizi di concorso (comportamenti prima e dopo il reato, possesso di proventi, rifiuto di collaborare), la condanna può essere confermata.
- Per contestare in Cassazione l'applicazione di un'aggravante è necessario che la questione sia stata previamente sollevata in grado d'appello; questioni non dedotte in appello sono inammissibili salvo rilevabilità d'ufficio.
- La manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione sono i soli vizi di fatto pienamente sindacabili in Cassazione: l'ipotesi alternativa di fatto, per essere esaminata, deve essere inconfutabile e non mera ricostruzione alternativa.
- Comportamenti collaterali come attesa in auto in prossimità del luogo del reato, fuga immediata, manovre pericolose, possesso di somme compatibili con il provento del reato e rifiuto di indicare il complice costituiscono elementi sintomatici di concorso che la giurisprudenza ritiene idonei a fondare la responsabilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di rifondere le spese processuali e può comportare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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