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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14179/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello resa all'esito di concordato sulla pena. D'Alterio ha dedotto: (1) l'illegalità della confisca per equivalente del profitto del reato in quanto era intervenuto il risarcimento/della restituzione integrale del profitto; (2) l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione alla qualità di incaricato di pubblico servizio. Marotta ha dedotto la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per l'omessa valutazione della richiesta di derubricazione. Entrambi contestano la statuizione di confisca del profitto del reato di peculato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alla qualificazione giuridica del fatto (rinuncia/preclusione dovuta al concordato in appello) e ha accolto il motivo di D'Alterio relativo all'illegalità della confisca: poiché entrambi i ricorrenti avevano spontaneamente e integralmente restituito il profitto prima della definizione del giudizio, la confisca avrebbe determinato una duplice e illegittima ablazione patrimoniale. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione della confisca, che è stata eliminata nei confronti di entrambi i ricorrenti; i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili nel resto. È stata disposta la comunicazione telematica del dispositivo ai competenti enti ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322-ter cod. pen.

    La confisca del profitto prevista da questa norma è illegittima quando il profitto è stato integralmente restituito prima della decisione, poiché la sua applicazione in tali casi determinerebbe una duplice ed ingiustificata ablazione patrimoniale in violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 1 del Protocollo 1 CEDU.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente Marotta in relazione all'omessa valutazione della derubricazione; la Corte ha comunque ritenuto la questione sulla qualificazione e sulle richieste di derubricazione preclusa in Cassazione quando il punto era ricompreso nell'accordo di concordato in appello.

  • art. 600-septies cod. pen.

    "salvi i diritti della persona offesa alle restituzione e al risarcimento dei danni"

    Esempio normativo che riafferma il principio di alternatività tra confisca obbligatoria e restituzione/risarcimento, a conferma dell'orientamento secondo cui la confisca non deve duplicare misure riparatorie.

  • art. 452-undecies cod. pen.

    «abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi»

    Previsione che esclude la confisca quando l'imputato abbia adempiuto efficacemente a misure riparatorie, a ulteriore sostegno del principio che la confisca è alternativa alle azioni riparatorie.

  • art. 423-quater e art. 423-bis cod. pen.

    Norme che regolano la confisca del prodotto o del profitto in specifici reati e che concludono prevedendo l'esclusione della confisca in caso di ripristino dello stato dei luoghi o di riparazione, rafforzando il principio di alternatività.

  • art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    "salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato"

    Nel regime della responsabilità amministrativa degli enti la confisca del profitto è disposta "salvo" la parte che può essere restituita al danneggiato, ulteriore conferma normativa del divieto di duplicazione dell'ablazione patrimoniale rispetto alla restituzione.

  • art. 1 Protocollo 1 CEDU

    Fondamento del principio di tutela della proprietà invocato dalla Corte per affermare che il cumulo di confisca e risarcimento integrale può integrare una violazione della protezione patrimoniale dell'imputato.

  • art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la comunicazione telematica del dispositivo agli enti di appartenenza dei ricorrenti.

Massime di principio

  • L'accordo di concordato sulla pena in appello (patteggiamento) comporta la rinuncia a sollevare in Cassazione questioni relative all'accertamento del fatto e alla qualificazione giuridica, salvo l'ipotesi di irrogazione di una pena illegale.
  • La confisca del profitto del reato è illegittima quando, prima della decisione, sia intervenuta l'integrale restituzione o una efficace riparazione che abbia annullato il vantaggio illecito: il giudice deve modulare o escludere la confisca sul profitto "attuale".
  • Vi è un principio di alternatività tra misure ablative di natura riparatoria (restituzione, risarcimento, ripristino) e la confisca: l'applicazione della confisca non può determinare una duplicazione ingiustificata dell'ablazione patrimoniale.
  • L'illegalità di una misura ablatoria patrimoniale, se desumibile dagli atti e comune a più imputati, può essere rimossa d'ufficio anche nei confronti di chi non abbia sollevato specifica doglianza, a condizione che il relativo ricorso sia tempestivamente proposto.
  • Le pronunce e la giurisprudenza europea (CEDU) possono essere richiamate per valutare la compatibilità del cumulo tra confisca e risarcimento con la tutela della proprietà.

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