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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27284/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione, perché proposto da difensore non cassazionista. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi idonei ad escludere la colpa nella causazione dell’inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In primo grado il giudice di pace aveva condannato l’imputato per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. L’interessato aveva proposto un atto formalmente definito appello; la Corte d’appello, rilevata l’inappellabilità della sentenza, ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, dove l’atto è stato trattato come ricorso. La Suprema Corte ha però rilevato che il ricorso era stato redatto e sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio innanzi alla Cassazione, con conseguente difetto di legittimazione all’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998

    norma incriminatrice posta a base della condanna di primo grado per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto da un difensore privo di abilitazione al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione è inammissibile per difetto di legittimazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue di diritto la condanna alle spese processuali e, salvo prova dell’assenza di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • La trasmissione degli atti dalla Corte d’appello alla Corte di cassazione per inappellabilità della sentenza non sana i vizi originari di legittimazione del ricorso proposto in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFavoreggiamento immigrazione
RamiProcesso penaleImmigrazione
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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