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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04372/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di intimazione emesso per un importo complessivo molto elevato, con cui il destinatario contestava: la mancata notificazione degli atti presupposti; l'intervenuta prescrizione dei crediti; e l'illegittimità degli atti impositivi prodromici per difetto di sottoscrizione ai sensi dell'art. 42 d.P.R. 600/1973. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività. In appello, la commissione regionale ha ritenuto tempestiva l'impugnazione, ha dichiarato il difetto di giurisdizione per alcuni crediti extratributari, ha preso atto dell'annullamento di una cartella per definizione agevolata e, nel merito, ha confermato alcune cartelle ritenendo provata la notifica, ne ha annullate altre per mancata prova della notifica o per prescrizione, e ha limitato ulteriormente altre pretese alle sole sorte capitali escludendo sanzioni e interessi prescritti. In Cassazione il ricorrente principale ha censurato, con due motivi, la prova della notifica di una cartella eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e la ritualità della notifica via PEC di un'altra cartella, deducendo violazione delle norme sulla notificazione, dell'art. 2697 c.c. e della disciplina tecnica della trasmissione telematica. L'agente della riscossione ha proposto ricorso incidentale tardivo, lamentando travisamento della prova da parte della CTR quanto alla ritenuta mancata notifica di tre cartelle.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito delle censure. Ha dichiarato improcedibile il ricorso principale perché, pur essendo stato notificato alla controparte, non è stato depositato nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., come risultava dal certificato negativo di cancelleria. Ha poi dichiarato inefficace il ricorso incidentale, perché tardivo e non notificato; ha rilevato che non operava la sospensione dei termini prevista dalla legge di bilancio 2023, non trattandosi di controversia definibile in quanto non partecipa l'Agenzia delle entrate quale ente impositore, e che il ricorso incidentale, essendo anomalo e dipendente dal principale, perde efficacia quando il principale è improcedibile. Ha compensato le spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    richiamato come parametro di validità formale degli atti impositivi prodromici, ma la Corte non si pronuncia nel merito della censura

  • art. 140 c.p.c.

    evocato dal ricorrente come norma sulla notificazione in caso di irreperibilità relativa; la Corte non ne esamina la corretta applicazione perché il ricorso principale è improcedibile

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova della notificazione

  • art. 26, comma 4, d.P.R. 602/73

    menzionato quale base normativa della notificazione degli atti della riscossione

  • art. 8 L. 890/1982

    richiamato dal ricorrente in relazione agli adempimenti della notificazione postale

  • art. 26, comma 2, d.P.R. 602/73

    richiamato con riferimento alla notifica delle cartelle di pagamento

  • D.P.R. 68/2005

    menzionato come disciplina tecnica della trasmissione via PEC

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale come violazione dei principi di valutazione della prova

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per asserito travisamento della prova

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come vizio denunciato nei motivi principali di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indicato come vizio denunciato nel ricorso incidentale

  • art. 369 c.p.c.

    il mancato deposito del ricorso nel termine determina l'improcedibilità del ricorso principale

  • art. 371 c.p.c.

    nel testo novellato è richiamato per qualificare come tardivo e inefficace il ricorso incidentale non notificato

  • art. 327 c.p.c.

    fissa il termine semestrale per l'impugnazione quando la sentenza non è notificata

  • art. 1, comma 186, L. 197/2022

    delimita le controversie definibili, circoscritte ai casi in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli

  • art. 1, comma 199, L. 197/2022

    sospensione dei termini non applicabile nella controversia in esame

  • art. 334 c.p.c.

    richiamato per escludere l'applicazione analogica alla fattispecie del ricorso incidentale tardivo; la nuova disciplina non era ancora applicabile

  • art. 35, comma 4, d.lgs. 149/2022

    stabilisce l'applicabilità della novella alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la declaratoria di improcedibilità comporta l'attestazione del presupposto per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 156 c.p.c.

    la sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera per la violazione di termini perentori

  • art. 4 d.l. 119/2018

    richiamato in relazione all'annullamento di una cartella per definizione agevolata, dato processuale riportato nella sentenza di merito

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è improcedibile quando, pur essendo stato notificato alla controparte, non venga depositato nel termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c.; la costituzione dell'intimato non sana tale omissione.
  • La disciplina della sanatoria per raggiungimento dello scopo non si applica alla violazione di termini perentori, ma solo alle irregolarità formali in senso stretto.
  • Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia quando il ricorso principale è dichiarato improcedibile, poiché manca il presupposto funzionale che ne giustifica la proponibilità.
  • La sospensione dei termini prevista da norme speciali in materia di definizione delle controversie tributarie si applica solo alle controversie che rientrano esattamente nel perimetro soggettivo individuato dalla legge.
  • Quando la Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito ex art. 369 c.p.c., deve dare atto del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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