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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3654/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Scotto Angela era stata condannata per il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) per avere, come testimone nel processo relativo a un sinistro del 25/04/2013, reso dichiarazioni false finalizzate ad ottenere l'assoluzione di Daniele Ambrosiano, accusato di aver denunciato falsamente l'incidente per frode assicurativa. In particolare la ricorrente avrebbe dichiarato falsamente che sul motociclo vi erano due persone e che il conducente era il padre di Ambrosiano, mentre altri elementi probatori (verbali d'udienza del processo contro Ambrosiano, documento firmato dalla ricorrente consegnato al perito assicurativo che indicava un solo ragazzo a bordo, contraddittorie dichiarazioni del padre e rapporti investigativi) erano stati valutati dal giudice come sintomatici della falsità delle sue dichiarazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati e/o generici i motivi dedotti: le notifiche erano regolarmente eseguite presso il difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8‑bis c.p.p.; le dichiarazioni rese dalla Scotto nel processo contro Ambrosiano erano utilizzabili e non avevano carattere auto‑indiziante ai sensi dell'art. 63 c.p.p.; l'acquisizione e l'utilizzo del verbale del 28/09/2016 risultavano legittimi (art. 238 e art. 468 c.p.p.) e non emergevano vizi logico‑motivazionali tali da giustificare la cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 372 cod. pen.

    Riferito alla falsa testimonianza: la condotta contestata (dichiarazioni mendaci rese come testimone) è stata considerata integrativa del reato previsto da questa norma.

  • art. 642 cod. pen.

    Norma sulla frode in danno delle assicurazioni: menzionata nel contesto del reato attribuito originariamente ad Ambrosiano (denuncia di sinistro falsa) e rilevante ai fini dell'oggetto delle dichiarazioni rese dalla Scotto.

  • art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen.

    Le notifiche possono essere regolarmente eseguite al difensore di fiducia in mancanza di dichiarazione di domicilio: la Corte ha ritenuto valide le notifiche effettuate al difensore e quindi infondata la censura per mancata notifica.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Tutela dalla utilizzazione di dichiarazioni autoindizianti: la Corte ha precisato che la norma tutela chi rischia di rivelare responsabilità per fatti pregressi, ma non si estende alle dichiarazioni che realizzano compiutamente una fattispecie diversa; nel caso le dichiarazioni della Scotto non sono state ritenute autoindizianti.

  • art. 468 cod. proc. pen.

    Regole sull'acquisizione di verbali di udienze di altro procedimento: la Cassazione ha ribadito che l'inosservanza di alcune formalità previste non comporta automaticamente inutilizzabilità, e che l'acquisizione richiesta dal PM e senza opposizione della difesa è stata corretta.

  • art. 238 cod. proc. pen.

    Utilizzabilità di documenti e verbali di altro procedimento: la Corte ha ritenuto regolare e pienamente utilizzabile il verbale del 28/09/2016 acquisito su richiesta del PM.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Richiamata in relazione alla condanna alla somma da versare alla Cassa delle ammende; la Cassazione ha ritenuto di applicare tale istituto per ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Le notifiche eseguite al difensore di fiducia, in assenza di dichiarazione di domicilio della parte, possono essere considerate valide ai sensi dell'art. 157 c.p.p.; le eccezioni vanno provate e sollevate tempestivamente.
  • Le formalità previste dall'art. 468 c.p.p. per l'acquisizione di verbali di altro procedimento non determinano automaticamente inutilizzabilità: se la documentazione è acquisita su richiesta del PM e senza opposizione difensiva, può essere utilizzata ai sensi dell'art. 238 c.p.p.
  • La tutela prevista dall'art. 63 c.p.p. contro le dichiarazioni autoindizianti non si applica in modo estensivo: devono distinguersi le affermazioni che rivelano responsabilità per fatti passati da quelle che realizzano compiutamente un diverso fatto-reato; la valutazione è sostanziale e non meramente formale.
  • Le questioni processuali e di prova non dedotte o sviluppate per la prima volta in Cassazione sono, di regola, inammissibili; le doglianze devono essere specifiche e confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
  • Sulle richieste risarcitorie in sede penale la Corte richiede motivazione sul nesso di causalità e sulla quantificazione del danno, ma in assenza di contestazioni specifiche la valutazione del giudice di merito prevale se adeguatamente motivata.
  • Quando si contesta l'utilizzabilità di prove prese in altro procedimento è fondamentale verificare se vi sia stata opposizione in sede di acquisizione e se siano rispettate le specifiche cause di inutilizzabilità previste dalla legge; mere violazioni formali non sempre producono sanzioni procesuali.

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