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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5860/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bellin ha proposto ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per appropriazione indebita (art. 646 c.p.) pronunciata dal Tribunale di Rimini e dalla Corte d'appello di Bologna. I motivi principali erano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, sostenendo che la mera intestazione dell'atto non sarebbe stata sufficiente a esprimere la volontà di perseguire; 2) (solo in uno dei ricorsi) vizio di motivazione con riferimento a parte dei beni contestati, in particolare due televisori Autovox da 24 pollici; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per il riconoscimento della recidiva specifica e plurireiterata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e, in parte, attinenti esclusivamente al merito della valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito (c.d. doppia conforme). Sulla questione della querela la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione: la volontà della persona offesa di perseguire è risultata non solo dall'intestazione 'denuncia querela' ma anche dalla ripetizione di tale espressione nel corpo dell'atto e dalla richiesta di essere avvisato in caso di proroga indagini o archiviazione. Quanto ai beni (i televisori), la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sulla base delle dichiarazioni dell'acquirente dei beni e della dismissione degli arredi dell'albergo, ricavando l'appropriazione indebita. Il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva sono stati ritenuti adeguatamente motivati: l'istanza non aveva fornito elementi specifici e la recidiva è stata considerata sintomo di maggiore pericolosità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma applicata per la riqualificazione del fatto come appropriazione indebita; la Corte ha confermato la condanna secondo questo capo d'imputazione

  • artt. 624-bis e 625 cod. pen.

    Capitoli dell'imputazione originaria che sono stati riqualificati in sede di merito in art. 646 c.p.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Parametro che delimita i motivi ammessi in cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti si discostassero da tali parametri e fossero manifestamente infondati

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Norma richiamata per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; procedimento seguito secondo quanto previsto dal decreto

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 26646001)

    Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 26646001

    Principio secondo cui la concessione delle attenuanti generiche richiede l'accertamento di situazioni concrete; il diniego può essere adeguatamente motivato anche richiamando l'assenza negli atti di elementi positivi a sostegno dell'istanza

Massime di principio

  • La mancanza formale di querela può non determinare l'improcedibilità se dall'atto emerge chiaramente la volontà della persona offesa di perseguire (es. ripetizione della formula 'denuncia/querela' nel corpo dell'atto e richieste connesse come l'essere avvisati).
  • I ricorsi per cassazione che impugnano valutazioni di fatto (es. ricostruzione probatoria sulla provenienza o sull'alienazione di beni) sono spesso dichiarati inammissibili perché attengono al merito e non a questioni di diritto.
  • La richiesta di attenuanti generiche deve contenere elementi specifici e circostanze concrete: l'onere di indicarle grava sul difensore; in mancanza, il diniego è adeguatamente motivabile con il richiamo all'assenza di elementi positivi negli atti.
  • Il riconoscimento della recidiva specifica e plurireiterata è legittimo quando le condotte pregresse e l'atteggiamento dell'imputato indicano la persistenza di una maggiore pericolosità e l'inefficacia preventiva delle precedenti condanne.
  • Quando vi sono 'doppie conformi' (sentenze di merito tra loro coerenti), le argomentazioni dei giudici si integrano: il ricorrente deve confrontarsi con l'insieme delle motivazioni risultanti dalle decisioni di merito.

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