Cassazione Penale, Sentenza n. 42315/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza che aveva confermato la condanna di Lino Abbate per il reato di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p.) per un articolo pubblicato su "L'Espresso" e di Luigi Vicinanza per omesso controllo/direzione (a fronte di una contestata responsabilità editoriale). La difesa deduceva: 1) il riconoscimento della scriminante putativa del diritto d'inchiesta e l'incolpevolezza dell'errore, sostenendo che il giornalista si era basato su documentazione e su un post pubblico di Magliocca; 2) la mancata considerazione del fatto che Abbate non era responsabile della titolazione e della presentazione grafica dell'articolo; 3) l'errore materiale nell'imputazione relativa a Vicinanza (riferimento a concorso ex art. 110 c.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha confermato che la scriminante putativa del diritto d'inchiesta non opera quando non è stata verificata la verità storica dei fatti (soprattutto in ordine ad allusioni di parzialità politica di magistrati) e che l'affidamento su un post non solleva dall'obbligo di verifica delle fonti. Ha escluso l'insussistenza di responsabilità penale per la titolazione non contestata e ha corretto, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., l'errore materiale nel capo d'imputazione di Vicinanza eliminando il riferimento all'art. 110 c.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, a versare €3.000 alla Cassa delle ammende e a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile per €2.000,00.
Norme richiamate
Norma che tutela l'altrui reputazione; applicata per qualificare il fatto come diffamazione a mezzo stampa per l'affermazione ritenuta non vera
Richiamata nella sentenza in relazione alla responsabilità in concorso o in termini di responsabilità del direttore; nel caso concreto la responsabilità di Vicinanza è stata ricondotta a omissione di controllo
Richiamato erroneamente nel capo di imputazione per Vicinanza; il Collegio ha disposto la correzione materiale mediante espunzione ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
art. 130 codice procedura penale
Usato per correggere l'errore materiale nel capo d'imputazione (espungere il riferimento all'art. 110 c.p.)
Richiamati dalla difesa in relazione alla scriminante putativa del diritto d'inchiesta e all'errore scusabile; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per escludere la colpevolezza
art. 21 Costituzione
Riferimento ai principi di libertà di stampa e di critica, bilanciati dall'obbligo di verifica della verità dei fatti
art. 6 CEDU
Richiamato in tema di garanzie processuali e bilanciamento tra libertà di espressione e diritti altrui
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.
Norma sulle doglianze in cassazione: la Corte ha esaminato le censure di violazione di legge e vizio di motivazione e le ha ritenute infondate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti delle censure formulate in ricorso
artt. 125, 546, 533 cod. proc. pen.
art. 125 n.3; art. 546, comma 1, lett. e); art. 533, comma 1 c.p.p.
Norme processuali richiamate dalla difesa in ordine alla formazione e valutazione della prova e alla motivazione; la Corte le ha ritenute comunque non idonee a scalfire la decisione impugnata
Massime di principio
- La libertà di critica e il diritto d'inchiesta sono tutelati, ma il giornalista ha l'obbligo di verificare la precisa verità storica dei fatti: affermazioni gravemente inesatte o non verificabili non godono della scriminante
- La semplice pubblicazione o circolazione di contenuti su social network o post non sostituisce una verifica fattuale diligente delle fonti e non giustifica incolpevole errore
- La responsabilità del direttore o del responsabile editoriale per omesso controllo può essere affermata distintamente dalla responsabilità dell'autore; tuttavia l'imputazione deve essere formulata correttamente e, se viziata da errori materiali, può essere rettificata ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
- Le doglianze in Cassazione devono dimostrare un concreto vizio di diritto o di motivazione: deduzioni generiche sulla buona fede del giornalista o sulla presunta autonomia redazionale sono insufficienti se i fatti denunciati non risultano verificati
- Elementi formali del prodotto giornalistico (titoli, impaginazione) possono rafforzare l'effetto diffamatorio, ma la responsabilità penale è valutata in base a ciò che è specificamente contestato nell'imputazione
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