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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42315/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza che aveva confermato la condanna di Lino Abbate per il reato di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p.) per un articolo pubblicato su "L'Espresso" e di Luigi Vicinanza per omesso controllo/direzione (a fronte di una contestata responsabilità editoriale). La difesa deduceva: 1) il riconoscimento della scriminante putativa del diritto d'inchiesta e l'incolpevolezza dell'errore, sostenendo che il giornalista si era basato su documentazione e su un post pubblico di Magliocca; 2) la mancata considerazione del fatto che Abbate non era responsabile della titolazione e della presentazione grafica dell'articolo; 3) l'errore materiale nell'imputazione relativa a Vicinanza (riferimento a concorso ex art. 110 c.p.).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha confermato che la scriminante putativa del diritto d'inchiesta non opera quando non è stata verificata la verità storica dei fatti (soprattutto in ordine ad allusioni di parzialità politica di magistrati) e che l'affidamento su un post non solleva dall'obbligo di verifica delle fonti. Ha escluso l'insussistenza di responsabilità penale per la titolazione non contestata e ha corretto, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., l'errore materiale nel capo d'imputazione di Vicinanza eliminando il riferimento all'art. 110 c.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, a versare €3.000 alla Cassa delle ammende e a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile per €2.000,00.

Norme richiamate

  • art. 595 codice penale

    Norma che tutela l'altrui reputazione; applicata per qualificare il fatto come diffamazione a mezzo stampa per l'affermazione ritenuta non vera

  • art. 57 codice penale

    Richiamata nella sentenza in relazione alla responsabilità in concorso o in termini di responsabilità del direttore; nel caso concreto la responsabilità di Vicinanza è stata ricondotta a omissione di controllo

  • art. 110 codice penale

    Richiamato erroneamente nel capo di imputazione per Vicinanza; il Collegio ha disposto la correzione materiale mediante espunzione ai sensi dell'art. 130 c.p.p.

  • art. 130 codice procedura penale

    Usato per correggere l'errore materiale nel capo d'imputazione (espungere il riferimento all'art. 110 c.p.)

  • artt. 51 e 59 codice penale

    Richiamati dalla difesa in relazione alla scriminante putativa del diritto d'inchiesta e all'errore scusabile; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per escludere la colpevolezza

  • art. 21 Costituzione

    Riferimento ai principi di libertà di stampa e di critica, bilanciati dall'obbligo di verifica della verità dei fatti

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in tema di garanzie processuali e bilanciamento tra libertà di espressione e diritti altrui

  • art. 606 c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.

    Norma sulle doglianze in cassazione: la Corte ha esaminato le censure di violazione di legge e vizio di motivazione e le ha ritenute infondate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti delle censure formulate in ricorso

  • artt. 125, 546, 533 cod. proc. pen.

    art. 125 n.3; art. 546, comma 1, lett. e); art. 533, comma 1 c.p.p.

    Norme processuali richiamate dalla difesa in ordine alla formazione e valutazione della prova e alla motivazione; la Corte le ha ritenute comunque non idonee a scalfire la decisione impugnata

Massime di principio

  • La libertà di critica e il diritto d'inchiesta sono tutelati, ma il giornalista ha l'obbligo di verificare la precisa verità storica dei fatti: affermazioni gravemente inesatte o non verificabili non godono della scriminante
  • La semplice pubblicazione o circolazione di contenuti su social network o post non sostituisce una verifica fattuale diligente delle fonti e non giustifica incolpevole errore
  • La responsabilità del direttore o del responsabile editoriale per omesso controllo può essere affermata distintamente dalla responsabilità dell'autore; tuttavia l'imputazione deve essere formulata correttamente e, se viziata da errori materiali, può essere rettificata ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
  • Le doglianze in Cassazione devono dimostrare un concreto vizio di diritto o di motivazione: deduzioni generiche sulla buona fede del giornalista o sulla presunta autonomia redazionale sono insufficienti se i fatti denunciati non risultano verificati
  • Elementi formali del prodotto giornalistico (titoli, impaginazione) possono rafforzare l'effetto diffamatorio, ma la responsabilità penale è valutata in base a ciò che è specificamente contestato nell'imputazione

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