Cassazione Civile, Ordinanza n. 31394/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione emesso per imposta di registro in relazione alla cessione di un ramo d'azienda. In primo e secondo grado i ricorsi dei contribuenti erano stati accolti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico avverso la sentenza della CTR Lombardia. Nel corso del giudizio di legittimità, una delle società originarie parti del processo, Amiacque S.r.l., ha aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018; l'Agenzia ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Inoltre, il ricorso risultava proposto anche nei confronti di 2i Rete Gas S.p.A., soggetto del tutto estraneo all'atto impositivo e al contenzioso, evocato per errore.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di Amiacque S.r.l. e Cap Holding S.p.A. per cessazione della materia del contendere, rilevando che la definizione agevolata della lite da parte di una coobbligata ha effetti estintivi delle pretese erariali anche verso le altre parti del rapporto. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di 2i Rete Gas S.p.A., poiché estranea sia all'atto impositivo sia al giudizio e chiamata in causa per errore. Le spese tra Agenzia, Amiacque e Cap Holding restano a carico di chi le ha anticipate in applicazione dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; l'Agenzia è stata invece condannata alle spese in favore di 2i Rete Gas S.p.A.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata della controversia fiscale produce effetti estintivi delle pretese creditorie erariali anche nei confronti dei coobbligati, determinando la cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Le spese di lite tra l'Amministrazione finanziaria e le parti che hanno aderito alla definizione restano a carico di chi le ha anticipate.
Richiamato solo per il deposito di memoria nel giudizio camerale.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, intervenuta nelle more del giudizio di cassazione, può comportare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo anche nei confronti degli altri coobbligati, quando la disciplina speciale preveda effetti estintivi della pretesa erariale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile nei confronti del soggetto che risulti del tutto estraneo all'atto impugnato e al precedente contenzioso, qualora la sua evocazione dipenda da un errore di parte ricorrente.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale dettata dalla normativa sulla definizione della controversia, che può porre le spese a carico di chi le ha anticipate.
- La qualificazione della parte evocata in giudizio deve essere verificata in concreto rispetto all'atto impositivo e al rapporto controverso: l'estraneità sostanziale e processuale comporta l'inammissibilità del ricorso nei suoi confronti.
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