Cassazione Penale, Sentenza n. 9287/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame del sequestro preventivo. La ricorrente contestava l'applicazione del vincolo di solidarietà tra i coindagati in relazione a un sequestro disposto quale strumento per la confisca del profitto dell'associazione per delinquere (importo complessivo indicato €7.249.869,94) e denunciava l'assenza del nesso di pertinenzialità tra la somma di €16.000 rinvenuta a suo nome e il profitto del reato (sostenendo che si trattava di versamenti leciti quale corrispettivo parziale per l'iscrizione a un corso di specializzazione in Spagna). Si deduceva altresì l'erronea qualificazione del sequestro come funzionale alla confisca per equivalente e l'illegittimità dell'estensione del vincolo reale in solido.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Trani. La Corte ha rilevato che il Gip aveva qualificato erroneamente il sequestro come funzionale alla confisca per equivalente e aveva applicato il principio della solidarietà passiva nonostante, per il reato associativo contestato (art. 416 c.p.), non sia ammissibile la confisca per equivalente ai sensi dell'art. 240, comma 1 c.p. Inoltre la Corte ha censurato la totale mancanza di motivazione sul nesso di derivazione causale tra le somme rinvenute e il profitto del reato, rimarcando l'obbligo del giudice cautelare di confrontare e valutare le allegazioni difensive anche in sede cautelare; per questi motivi va riesaminata la natura e la riferibilità delle somme sequestrate.
Norme richiamate
ai sensi degli artt. 321 c.p.p., 240 co. 1 c.p.
Norma richiamata quale base procedurale per il sequestro preventivo; nella vicenda la Cassazione ha ritenuto che l'uso di tale richiamo non giustificasse l'estensione solidaristica laddove manchi il presupposto per la confisca per equivalente
ai sensi degli artt. 321 c.p.p., 240 co. 1 c.p.
Interpretato dalla Corte come norma che impone limiti all'uso della confisca per equivalente: in relazione al reato associativo (art. 416) la Corte ha ritenuto non ammissibile la confisca per equivalente e dunque non percorribile l'estensione solidaristica operata dal Gip
Fattispecie di associazione per delinquere; la Cassazione ha richiamato la disciplina specifica collegata a questa norma per escludere la possibilità di confisca per equivalente e l'applicazione automatica del vincolo solidaristico
art. 610, comma 5 c.p.p. e art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Norme procedurali che consentono il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza la presenza delle parti; citate per la legittimità del rito svolto in Cassazione
Ordinanze/Sezioni Unite (cfr. Gubert, Lucci e Coppola; informazione provvisoria S.U. 26/09/2024)
Giurisprudenza di legittimità richiamata: principio secondo cui la solidarietà passiva tra concorrenti è ammessa solo per la confisca per equivalente (di natura sanzionatoria) e non per la confisca diretta; inoltre le S.U. evidenziano che per la confisca diretta è necessaria la prova del nesso di derivazione causale del bene rispetto al reato
Massime di principio
- Se il sequestro è volto a una confisca diretta (profitto del reato), non può essere automaticamente esteso in solido a tutti i coindagati: si deve dimostrare, anche in sede cautelare, la derivazione causale delle singole somme dal reato per ciascun soggetto
- La confisca per equivalente e la solidarietà passiva sono strumenti tipicamente collegati a una funzione sanzionatoria; quando la legge o la giurisprudenza escludono la confisca per equivalente per una determinata fattispecie (es. associazione per delinquere), non è possibile giustificare sul piano cautelare il sequestro in solido
- Il giudice cautelare ha l'obbligo di confrontarsi con le circostanze e le prove prodotte dalla difesa relative all'origine lecita delle somme; non è sufficiente rinviare a futuri accertamenti meramente prognostici per supplire a una motivazione carente
- In presenza di più concorrenti nel reato, la quantificazione del profitto confiscabile deve tendere a identificare quanto ciascun concorrente ha concretamente conseguito; non è ammissibile una ripartizione solidale indistinta senza elementi probatori
- Quando l'indagato dimostra plausibilmente una destinazione lecita delle somme (es. pagamenti per servizi o corsi), il sequestro cautelare deve essere motivato specificamente sul punto e sul nesso causale con il reato
- In sede di riesame e di eventuale impugnazione, la Cassazione verifica sia la corretta qualificazione giuridica del provvedimento cautelare sia l'adeguatezza della motivazione rispetto alle allegazioni difensive: errori su questi punti possono portare all'annullamento e al rinvio
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