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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34312/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società in liquidazione, operante come holding, aveva impugnato dinanzi al giudice tributario una serie di avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2008 e 2009. Gli atti traevano origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e contestavano, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, l'indeducibilità di vari costi sostenuti dalla società per prestazioni asseritamente rese da altre società del medesimo gruppo. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti; in appello l'Ufficio aveva ottenuto un accoglimento parziale, con rideterminazione dei costi indeducibili. In Cassazione la società ricorrente deduceva, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e difetto dei requisiti essenziali di forma-contenuto, denunciando la violazione delle norme sulla motivazione della sentenza civile e tributaria, perché la CTR non aveva spiegato né come fossero stati individuati i costi per servizi resi dalle società partecipate/controllate, né come fosse stato quantificato l'importo di euro 217.285,50. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale con un unico motivo, lamentando a sua volta la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, perché la CTR, dopo aver reputato in generale provata la pretesa erariale, aveva comunque ritenuto deducibili alcuni costi, tra cui servizi per euro 799.944,00.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati sia il primo motivo del ricorso principale sia l'unico motivo del ricorso incidentale. Ha affermato che la sentenza della CTR era affetta da motivazione apparente, poiché mancava una reale spiegazione del percorso logico-giuridico seguito: il giudice di merito si era limitato a richiami generali e a un riferimento ad altra sentenza, senza chiarire le conseguenze fattuali e giuridiche per la società contribuente, e aveva poi indicato in modo apodittico gli importi dei costi indeducibili per il 2008 e il 2009, senza supporto argomentativo e senza confronto con le difese delle parti. Tale carenza integrava una grave anomalia motivazionale, sotto il minimo costituzionale. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato. I restanti motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta nullità per raggiungimento dello scopo e carenza del contenuto motivazionale della sentenza

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la sentenza deve contenere la motivazione; la sua mancanza o apparenza determina nullità

  • art. 132, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato quale requisito formale della sentenza posto a presidio della motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il dovere di esposizione della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992

    la sentenza tributaria deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la sua violazione integra motivazione apparente

  • art. 36, comma 2, n. 5 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel primo motivo come requisito del contenuto motivazionale della sentenza tributaria

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il vizio dedotto è stato qualificato come nullità della sentenza per motivazione apparente

  • Cass. S.U. n. 8053/2014

    richiamata come leading case sul "minimo costituzionale" della motivazione e sulle gravi anomalie argomentative

  • Cass. n. 9105/2017

    richiamata per definire la motivazione apparente come omissione degli elementi del convincimento o loro esposizione senza approfondita disamina logico-giuridica

  • Cass. n. 5209/2018

    richiamata in continuità con il principio sul minimo costituzionale della motivazione

  • Cass. n. 24313/2018

    richiamata in termini conformi sul vizio di motivazione apparente

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, perché non indica gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione o li enuncia in modo solo assertivo e non controllabile.
  • In materia tributaria, la motivazione della sentenza deve dare conto, anche solo in forma sintetica ma intelligibile, delle ragioni per cui determinati costi sono ritenuti indeducibili o deducibili e del criterio concreto usato per quantificarli; un mero richiamo a precedenti o a formule generiche non è sufficiente.
  • La motivazione che enunci importi di ripresa fiscale in modo apodittico, senza spiegare come siano stati individuati e calcolati e senza confrontarsi con le difese delle parti, integra una grave anomalia argomentativa che determina cassazione con rinvio.
  • Quando è accolto il vizio di motivazione apparente, la cassazione investe la sentenza nel suo complesso e il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia con una nuova motivazione completa e controllabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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