Cassazione Penale, Sentenza n. 1328/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato la sentenza di condanna (rito abbreviato) sostenendo: 1) violazione di legge per aver escluso l\'aggravante di cui all\'art. 61 n. 5 c.p. relativamente al luogo del reato (i "carrugi" di Genova); 2) carenza e contraddittorietà della motivazione, rilevando che la fuga di un coimputato (emersa negli atti di P.G.) dimostrerebbe che la conformazione dei luoghi ha ostacolato l\'intervento delle forze di polizia e dunque sussisterebbe l\'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del P.M. Rilevato che il Tribunale aveva motivatamente escluso l\'aggravante ritenendo che i vicoli del centro storico, per le loro dimensioni ridotte, potevano rendere più difficoltosa la fuga e non che facilitassero l\'occultamento o l\'elusione dell\'intervento di polizia; si è trattato di una valutazione di merito, normalmente insindacabile in sede di legittimità. Inoltre la Corte ha ritenuto corretta l\'ammissibilità del ricorso in cassazione esperito dal P.M. dopo rito abbreviato, ma ha comunque respinto le censure per infondatezza.
Norme richiamate
art. 73, quinto comma, T.U. stupefacenti
Norma del reato per cui l\'imputato era stato condannato; la sentenza di merito ha applicato questa norma per la condanna principale.
art. 61, n. 5, cod. pen.
Aggravante relativa alla conformazione dei luoghi che può ostacolare l\'intervento delle forze di polizia; la Corte ha sottolineato che la sussistenza va valutata concretamente e che nel caso di specie il Tribunale ha motivatamente escluso l\'aggravante.
art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
Regola la forma di impugnazione dopo il rito abbreviato; la Corte ha ritenuto corretta la scelta del P.M. di ricorrere in cassazione.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Consente al ricorrente (anche al P.M. dopo rito abbreviato) di censurare il difetto di motivazione; la Corte ha confermato l\'ammissibilità del ricorso per vizi di motivazione.
art. 593, cod. proc. pen. (come sostituito dall\'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 6/2/2018, n. 11)
Richiamata in rapporto all\'estensione del regime di impugnabilità e alla possibilità di censurare la motivazione in sede di cassazione.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 8534 del 14/01/2020
Precedente richiamato secondo cui il P.M. può proporre ricorso per cassazione dopo rito abbreviato per tutti i vizi indicati dall\'art. 606 c.p.p., compreso il difetto di motivazione.
Massime di principio
- L\'aggravante di cui all\'art. 61 n. 5 c.p. va valutata in concreto e non si applica automaticamente alla mera indicazione del luogo: la conformazione dei luoghi può tanto agevolare quanto ostacolare la fuga o l\'intervento di polizia.
- La fuga di un coimputato non costituisce di per sé prova sufficiente della sussistenza dell\'aggravante: occorre dimostrare che la conformazione del luogo abbia effettivamente ostacolato o reso difficile l\'azione delle forze dell\'ordine.
- Le valutazioni di merito del giudice di merito (sulle caratteristiche obiettive del luogo e sulle conseguenze pratiche) sono difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo profili di illogicità, contraddittorietà o mancanza totale di motivazione.
- In seguito al rito abbreviato il Procuratore può ricorrere per cassazione non solo per motivi di diritto ma anche per vizi della motivazione (art. 606 c.p.p. lett. e), pertanto deve però confrontare espressamente e criticamente la motivazione di merito per ottenere accoglimento.
- Per sostenere in cassazione l\'esistenza di un\'aggravante legata al luogo, il pubblico ministero (o la parte civile/accusa) deve indicare e provare elementi concreti e specifici che dimostrino l\'idoneità del luogo a ostacolare l\'intervento delle forze dell\'ordine; mere circostanze generiche o dedotte non sono sufficienti.
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