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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06779/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (mutuatario)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di mutuo agrario stipulato nel 2006 e assistito da ipoteca. Il tribunale aveva dichiarato la nullità del mutuo e del relativo precetto limitatamente alle somme riferibili a quel finanziamento, ritenendo che il prestito fosse stato utilizzato non per una finalità agricola o di miglioramento agrario, ma per estinguere passività pregresse. La banca aveva proposto appello sostenendo la liceità del mutuo di scopo, assumendo che lo scopo fosse possibile e lecito al momento della conclusione del contratto e che il programma finanziato riguardasse un ripristino di liquidità. La corte d’appello ha però dichiarato il motivo aspecifico ai sensi dell'art. 342 c.p.c., perché l’appellante non aveva sviluppato argomentazioni idonee a contrastare la ratio della sentenza di primo grado, fondata sulla mancata previsione dello scopo di miglioramento agrario richiesto per il mutuo agrario. In cassazione la banca ha dedotto omesso esame di fatti decisivi ed erronea valutazione giuridica, insistendo sulla validità del mutuo di scopo, ma senza confrontarsi con la declaratoria di aspecificità dell’appello. Nel giudizio di legittimità è intervenuta anche la cessionaria del credito, ma l’intervento è stato ritenuto inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo non si confrontava con l’unica ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè la declaratoria di inammissibilità per aspecificità del motivo di appello ex art. 342 c.p.c. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento del terzo cessionario del credito, perché nel giudizio di cassazione non è ammesso l’intervento di soggetti estranei ai precedenti gradi di merito, salvo ipotesi particolari qui non ricorrenti. Nessuna statuizione sulle spese. È stata applicata la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. e disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 43 d.lgs. 385/1993

    Il mutuo agrario richiede la finalità propria di realizzazione di attività agricole e zootecniche o di miglioramento agrario; la decisione di merito aveva valorizzato la mancata previsione di tale scopo.

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello deve contenere censure specifiche e argomentazioni contrarie alla decisione impugnata; la loro mancanza rende il motivo aspecifico e la statuizione non impugnata sorregge la decisione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamata la proposta di definizione anticipata che aveva rilevato l’inammissibilità del ricorso per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 96 c.p.c., comma 4

    La Corte fa applicazione della sanzione prevista per il comportamento processuale sanzionabile, disponendo il pagamento in favore della cassa delle ammende.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

  • Cass. 1 marzo 2022, n. 6774

    Nel giudizio di cassazione è inammissibile l’intervento di chi non abbia partecipato ai precedenti gradi di merito, salvo il successore a titolo particolare in ipotesi specifiche.

  • Cass. 20 febbraio 2020, n. 4367

    Richiamata per il principio secondo cui il ricorso è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi.

  • Cass. 20 agosto 2019, n. 21514

    Richiamata per il principio di autosufficienza del motivo rispetto alla ratio decidendi.

  • Cass. 8 febbraio 2019, n. 3851

    Richiamata per il principio di necessaria censura della ratio decidendi da parte del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata; se resta intatta anche una sola ratio autonoma, il ricorso è inammissibile.
  • La censura che si limita a riproporre la tesi sostanziale già svolta nel merito, senza attaccare la declaratoria di aspecificità del motivo di appello, non è idonea a superare la decisione impugnata.
  • Nel giudizio di cassazione non è ammesso l’intervento di terzi che non abbiano partecipato ai precedenti gradi di merito, salvo la diversa ipotesi del successore a titolo particolare nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
  • Quando il giudice di merito dichiara inammissibile un motivo di appello per difetto di specificità, il ricorso per cassazione deve aggredire proprio tale rilievo processuale e non soltanto il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuo
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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