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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33612/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

DI FAZIO ha chiesto, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022, l'applicazione di una pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità o, in subordine, detenzione domiciliare) per la condanna a 1 anno e 5 mesi per lesioni personali e violenza privata. Il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza ritenendo ostativi i precedenti penali e la personalità del condannato (reati commessi nel periodo successivo alla sospensione condizionale e successive condanne per stupefacenti e armi). Il ricorrente ha lamentato che il giudice dell'esecuzione non ha valutato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano dell'11/10/2022, che aveva concesso al ricorrente l'affidamento in prova al servizio sociale valorizzando la condotta tenuta successivamente ai reati e l'attività lavorativa, escludendo il rischio di recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza del Tribunale di Milano e rinviando per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto ammissibile l'istanza ex art. 95 d.lgs. n.150/2022 e ha censurato la decisione del giudice dell'esecuzione per carenza di motivazione: il Tribunale non ha considerato né confrontato adeguatamente il precedente provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva valutato positivamente la prognosi rieducativa del ricorrente. La Corte ha precisato i criteri applicativi della disciplina transitoria sulle pene sostitutive (condizione di pendenza davanti alla Cassazione al 30/12/2022, limite di pena fino a quattro anni, rilevanza dell'art. 58 L. n. 689/1981) e ha indicato che il giudice dell'esecuzione deve motivare espressamente le ragioni di eventuale discostamento dalle valutazioni del Magistrato di sorveglianza, valutando la prognosi rieducativa, la sequenza cronologica delle condotte e gli elementi favorevoli emersi.

Norme richiamate

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Disciplina transitoria che consente l'applicazione delle nuove pene sostitutive anche retroattivamente per i procedimenti pendenti: per i procedimenti innanzi alla Corte di cassazione alla data del 30/12/2022 il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione di pene sostitutive (fino a 4 anni) entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza; la decisione implica valutazione di merito demandata al giudice dell'esecuzione.

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»

    Principio direttivo per la scelta delle pene sostitutive: il giudice deve privilegiare la pena più idonea alla rieducazione e motivare la scelta, indicare le ragioni quando esclude forme meno afflittive (es. lavoro di pubblica utilità) e valutare la previsione di adempimento delle prescrizioni.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Riferimento normativo collegato alla riforma che incide sui limiti edittali e sull'applicabilità delle pene sostitutive; la sentenza di appello determina la pendenza ai fini della disciplina transitoria.

  • art. 2, comma quarto, cod. pen.

    Principio generale del favor rei e retroattività della norma più favorevole: l'art. 95 si applica secondo tale regola con unico limite la formazione del giudicato anteriore all'entrata in vigore.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata come presidio per la presentazione dell'istanza al giudice dell'esecuzione.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Prevede il meccanismo bifasico nel giudizio di primo grado per la valutazione delle pene sostitutive (lettura del dispositivo e successiva decisione sull'istanza).

  • art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Disciplina analoga per il patteggiamento quando l'accordo investe anche l'applicazione di una pena sostitutiva.

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Rinvio in tema di limiti edittali entro i quali opera la sospensione dell'esecuzione e correlata all'identificazione dei casi in cui è possibile la sostituzione.

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con legge 30 dicembre 2022, n. 199

    Atto che ha introdotto la norma transitoria (art. 99-bis) rilevante per la decorrenza dell'applicabilità della riforma.

Massime di principio

  • Se la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile e il procedimento era pendente innanzi alla Corte di cassazione alla data del 30/12/2022, il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione delle nuove pene sostitutive introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 entro i termini previsti.
  • Il giudice dell'esecuzione, investito dell'istanza ex art. 95, deve compiere una valutazione di merito (prognosi rieducativa) equiparabile a quella del giudice della cognizione e motivare espressamente le ragioni in caso di discostamento da precedenti valutazioni favorevoli (es. provvedimenti del Tribunale di sorveglianza).
  • I precedenti penali e la gravità dei reati possono costituire elementi ostativi, ma non sono decisivi in assenza di una motivazione che confronti questi elementi con i fatti sopravvenuti e le valutazioni penitenziarie favorevoli.
  • Il Tribunale di sorveglianza che abbia già riconosciuto condotte post-offesa positive (lavoro, comportamento corretto, assenza di rischio di recidiva) produce elementi rilevanti che il giudice dell'esecuzione deve considerare e, se li esclude, deve spiegare perché la sua prognosi è diversa.
  • Il principio del favor rei e la regola della retroattività della norma più favorevole prevalgono salvo il limite del giudicato anteriore all'entrata in vigore: in concreto, l'unico limite all'applicazione retroattiva è la formazione del giudicato su pena detentiva già non sostituita.
  • In casi simili, è fondamentale che il difensore produca e richiami provvedimenti favorevoli precedenti (es. affidamento in prova) e che il giudice risponda puntualmente a tali elementi nella motivazione per evitare annullamenti per carenza motivazionale.

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