Cassazione Penale, Sentenza n. 5705/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/03/2021 del Tribunale di Monza che aveva respinto l'opposizione avverso l'ordinanza del 10/06/2020, con la quale era stata rigettata la domanda di declaratoria di prescrizione della pena derivante da sentenza del Tribunale di Monza del 30/01/2004 (irrevocabile il 10/10/2004). Il ricorrente ha dedotto (1) violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che l'art. 172, ultimo comma, cod. pen. osterebbe alla prescrizione solo se la recidiva aggravata fosse stata dichiarata nella sentenza che ha inflitto la pena (e non in pronunce successive); (2) ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 172, ultimo comma, cod. pen. per irragionevolezza e sproporzione qualora si riconosca rilievo a dichiarazioni di recidiva successive alla sentenza di condanna.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato il principio consolidato secondo cui la dichiarazione giudiziale di recidiva aggravata rileva ai fini dell'ostatività della prescrizione se venga accertata in qualsiasi momento prima che sia spirato il termine di prescrizione della pena. La Corte ha motivato che la recidiva accertata durante il decorso del termine dimostra la perdurante capacità criminale del condannato e quindi l'interesse dello Stato all'esecuzione della pena. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata: la recidiva non è una presunzione assoluta di pericolosità perché richiede un accertamento concreto da parte del giudice (valutazione di colpevolezza e pericolosità). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Indica la funzione del Tribunale in materia di opposizione; la pronuncia impugnata è stata resa dal Tribunale in funzione di giudice dell'opposizione.
art. 172, ultimo comma, cod. pen.
Interpretato dalla giurisprudenza come norma che impedisce l'estinzione della pena per prescrizione se, durante il decorso del termine di prescrizione, venga dichiarata giudizialmente la recidiva qualificata; non richiede che la dichiarazione sia contenuta nella stessa sentenza che inflisse la pena.
Riferimento alla disciplina della recidiva; la sentenza ricorda che la recidiva aggravata prevista dall'art. 99 è la causa ostativa alla prescrizione se accertata giudizialmente nel periodo rilevante.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che impone la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Una dichiarazione giudiziale di recidiva aggravata resa in qualsiasi momento prima dello spirare del termine di prescrizione può impedire l'estinzione della pena per prescrizione.
- La recidiva ha efficacia ostativa solo se è stata accertata giudizialmente mediante un giudizio personalizzato che valuti la colpevolezza e la pericolosità del condannato; non è sufficiente l'esistenza di precedenti penali non valutati in sede di cognizione.
- Per la difesa, l'assenza di una pronuncia di recidiva prima della scadenza del termine di prescrizione è un elemento cruciale per sostenere l'operatività della prescrizione; viceversa, una pronuncia intervenuta prima della scadenza è ostativa anche se successiva alla sentenza di condanna.
- La contestazione di costituzionalità dell'art. 172, ultimo comma, cod. pen. ha scarse probabilità di successo quando la giurisprudenza mostra che la recidiva non opera come presunzione assoluta ma richiede accertamento concreto.
- In sede di esecuzione è fondamentale chiedere che il giudice valuti espressamente l'eventuale recidiva e motivi il relativo accertamento, perché soltanto un accertamento motivato può precludere la prescrizione.
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