Cassazione Penale, Ordinanza n. 17185/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che confermava la condanna per un abuso edilizio relativo a una tettoia/opera realizzata in adiacenza a un precedente intervento edilizio già qualificato come abusivo. Ha sostenuto: che l'opera non fosse una "costruzione" ma un manufatto precario e temporaneo; che la Corte di appello avesse deciso ultra petita affrontando questioni non dedotte (pertinenza urbanistica, funzione permanente, ampliamento dei materiali); che dovesse essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto; che vi fosse travisamento della prova sull'esistenza della tettoia al momento dell'accertamento; che la pena fosse eccessiva; che il reato fosse prescritto prima della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate o generiche, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era solida e priva di illogicità manifeste: corretta l'esclusione della natura pertinenziale dell'opera, poiché accessoria a un manufatto principale abusivo e comunque incidente su sagoma, volume e superficie coperta; infondate le doglianze di ultrapetizione per mancanza di specifica dimostrazione del vizio e di prova di resistenza; corretta la negazione dell'art. 131-bis c.p. in ragione della pluralità di violazioni, della mancata demolizione delle opere pregresse e dei precedenti specifici; generica la doglianza sul travisamento della prova; congruo il trattamento sanzionatorio, inferiore alla media edittale. Ha inoltre escluso la prescrizione, applicando la disciplina della sospensione del corso della prescrizione ai fatti commessi nel periodo 3 agosto 2017-31 dicembre 2019, con termine finale indicato al 19/9/2027.
Norme richiamate
art. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
norma incriminatrice relativa all'abuso edilizio per interventi eseguiti in assenza o difformità dal titolo abilitativo, applicata alla costruzione contestata
la causa di esclusione della punibilità è stata esclusa in ragione della gravità complessiva del fatto, della pluralità di violazioni e dei precedenti specifici
la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta nel 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della relativa legge, con conseguente mancata maturazione della prescrizione nel caso concreto
richiamata come fonte della disciplina della sospensione della prescrizione applicabile al fatto contestato
richiamata nel quadro evolutivo della disciplina della prescrizione, senza effetti retroattivi espansivi nel caso esaminato
legge 27 novembre 2021, n. 134
richiamata nel quadro della disciplina della prescrizione, con applicazione del regime successivo solo ai fatti commessi dall'1 gennaio 2020
testo unico dell'edilizia, fonte della fattispecie contestata
Massime di principio
- In tema di urbanistica edilizia, non può applicarsi il regime delle pertinenze a un'opera accessoria che acceda a un manufatto principale già abusivo, se quest'ultimo non sia stato oggetto di sanatoria o condono.
- Per qualificare un manufatto come pertinenza urbanistica occorre che esso abbia autonomia meramente accessoria rispetto a un edificio principale legittimamente edificato, sia privo di autonomo valore di mercato, abbia ridotte dimensioni, sia insuscettibile di destinazione autonoma e non contrasti con gli strumenti urbanistici.
- La qualificazione di un'opera come pertinenza va esclusa quando il manufatto comporti modifiche di sagoma, volume o superficie coperta, poiché tali alterazioni sono incompatibili con la nozione di pertinenza urbanistica.
- La censura di ultrapetizione in cassazione richiede che il ricorrente indichi in modo specifico in che modo la decisione abbia travalicato i motivi devoluti e dimostri la prova di resistenza, ossia che la parte asseritamente viziata sia decisiva per la tenuta della condanna.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata valorizzando pluralità di violazioni, entità dell'intervento abusivo, mancata rimozione delle opere pregresse e precedenti penali specifici per reati analoghi.
- La deduzione di travisamento della prova è inammissibile se la censura non incide su un dato realmente decisivo o non è sorretta da un concreto interesse processuale.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio non può essere accolta quando la pena risulti motivatamente commisurata alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, e comunque collocata al di sotto della media edittale.
- La disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel relativo periodo di vigenza, senza retroattività abrogativa automatica da parte delle successive riforme; la prescrizione va quindi calcolata secondo il regime temporalmente applicabile al fatto.
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