Cassazione Penale, Sentenza n. 20141/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cori impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di riparazione per ingiusta detenzione (arresti domiciliari dal 23.6.2012 al 17.7.2013). Denunciava (1) la mancata e incompleta disamina della piattaforma indiziaria alla base della misura cautelare e il travisamento/omessa valutazione degli atti (ordinanza cautelare, interrogatorio di garanzia, sentenza di proscioglimento) rispetto alla nozione di colpa grave; (2) l'erronea valutazione del diritto al silenzio e del mendacio in sede di interrogatorio, rilevando che le dichiarazioni mendaci non avrebbero avuto efficienza causale nel mantenimento della misura e che la Corte non aveva valutato la eventuale colpa lieve ai fini della riduzione dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello ha adeguatamente valutato gli elementi raccolti in fase cautelare e ha correttamente ritenuto ostativa all'indennizzo la condotta gravemente colposa del ricorrente. In particolare: l'assoluzione per rapina non escludeva la sua presenza sul luogo; il danneggiamento dell'autovettura (anche se poi depenalizzato) era un fatto con valenza di disvalore e contribuiva a rendere plausibile la rapina; le false dichiarazioni rese in interrogatorio, volte a negare la presenza, costituivano mendacio causalmente rilevante e idoneo a sviare le indagini, pertanto integravano colpa grave ai fini dell'art. 314 cod. proc. pen. Il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave
La norma riconosce il diritto all'equa riparazione salvo che la custodia sia stata causata dal dolo o da colpa grave dell'interessato; il giudice deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa ostativa valutando la condotta dell'interessato in modo 'ex ante' rispetto alla misura cautelare.
Fornisce la nozione di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o regolamenti). La Corte applica tale nozione per identificare la "colpa grave" ostativa all'indennizzo quando la condotta, pur non volendo, era prevedibilmente idonea a provocare l'intervento dell'autorità.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (inosservanza norme processuali, vizio di motivazione e travisamento degli atti). La Corte ha ritenuto i motivi infondati.
art. 64 comma 3 lett. b) cod. proc. pen.
Disciplina il diritto al silenzio in sede di interrogatorio; la Corte ha precisato che il silenzio è diverso dal fornire false dichiarazioni, che non rientrano nella tutela del diritto di difesa e possono essere valutate come comportamento rilevante.
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 art. 4 comma 4 lett. b)
Modifica normativa che ha inciso sull'art. 314 cod. proc. pen.; la giurisprudenza interpreta che, dopo la modifica, il mendacio dell'indagato in interrogatorio può essere valutato come causalmente rilevante ai fini dell'ostatività all'indennizzo.
Massime di principio
- Il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione sussiste solo se l'interessato non ha dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave; il giudice deve accertare tale circostanza d'ufficio.
- La nozione di "colpa grave" ricava dalla disciplina generale dell'errore e della colpa (art. 43 c.p.) e implica una condotta, anche non dolosa, caratterizzata da macroscopica negligenza o previsione di conseguenze che potevano far intervenire l'autorità.
- Le condotte extraprocessuali e processuali (anche se non hanno dato luogo a condanne definitive per il reato che fondò la cautela) possono essere considerate per valutare la causalità rispetto all'adozione o al mantenimento della misura cautelare (es. danneggiamento, presenza sul luogo).
- Il mendacio in sede di interrogatorio non è assimilabile al diritto al silenzio: se è causale rispetto alla misura cautelare può integrare colpa grave ostativa all'indennizzo.
- Il giudice della riparazione deve valutare la situazione con un'operazione 'ex ante' autonoma rispetto al merito penale, considerando tutti gli elementi disponibili in fase di indagine utilizzabili in sede di giudizio di riparazione.
- La colpa lieve, se riconosciuta, può incidere sulla determinazione dell'indennizzo e deve essere espressamente considerata dal giudice; l'assenza di tale valutazione può costituire motivo di censura.
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