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Sentenza

Sentenza del 10/05/2022 n. 14784 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugna la sentenza d'appello che aveva confermato l'annullamento della cartella esattoriale (contenente interessi per ritardato pagamento della tassa di concessione governativa e sanzioni) basata su due avvisi di accertamento già annullati dalla CTR della Lombardia. Denuncia violazione di norme processuali (art. 2909 c.c. e art. 295 c.p.c.) per non aver sospeso il giudizio in presenza di ricorsi di cassazione pendenti sugli atti presupposti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo: il d.lgs. 546/1992 art.39 non esclude l'applicabilità delle regole del c.p.c. tra processi tributari e la sospensione ex art. 295 c.p.c. è disciplinata dal codice civile; tuttavia la sospensione per pregiudizialità è stata considerata in molti casi strumento discrezionale del giudice tributario e non sempre obbligatoria. La Corte ha richiamato la giurisprudenza e le modifiche normative (art.49 d.lgs.546/1992 successivamente novellato) che incidono sull'applicabilità dell'art. 337 c.p.c.; nel caso concreto la CTR ha legittimamente rifiutato la sospensione e ha annullato la cartella prendendo atto dell'annullamento degli avvisi presupposti. Condanna dell'Agenzia alle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (1 comma, n. 4)

    Richiamato quale motivo di ricorso per cassazione; titolo formale per impugnare la sentenza della Corte regionale

  • art. 2909 c.c.

    Invocato dall'Agenzia in relazione alla pretesa illegittimità del procedimento senza sospensione; la Corte lo ritiene inidoneo a fondare la censura posto che la pregiudizialità tra processi tributari rimane distinta e regolata dalle norme processuali

  • art. 295 c.p.c.

    Norma sulla sospensione necessaria per pregiudizialità; la Corte afferma che è applicabile anche ai rapporti tra processi tributari ma la sua operatività richiede condizioni di pregiudizialità stretta e, in ogni caso, il potere di sospendere può avere carattere discrezionale

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39

    Va interpretato nel senso che disciplina i rapporti esterni con la giurisdizione civile ma non esclude l'applicazione delle disposizioni del c.p.c. ai rapporti interni tra processi tributari; non impedisce l'uso dell'art. 295 c.p.c.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49

    Richiamato per spiegare l'evoluzione normativa: la formulazione successiva alla modifica del 2015 ha eliminato il divieto espresso all'applicazione dell'art. 337 c.p.c. nel processo tributario, incidendo sul regime della sospensione quando la causa pregiudicante è pendente in grado d'appello

  • art. 337 c.p.c. (comma 2)

    Norma che disciplina la sospensione del giudizio pregiudicato quando la parte invoca l'autorità di una sentenza favorevole non definitiva; la Corte ricorda che, dopo la modifica normativa, può trovare applicazione nel processo tributario e che il potere di sospensione può derivare da questa norma più che dall'art. 295 nei casi previsti

  • art. 19 d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato per precisare che nel giudizio sull'impugnazione della cartella esattoriale il giudice può sindacare i vizi propri dell'atto di riscossione indipendentemente dalla fondatezza dell'atto impositivo presupposto

Massime di principio

  • La sospensione del giudizio per pregiudizialità tra processi tributari non è automaticamente obbligatoria: occorre verificare la sussistenza di una pregiudizialità 'necessaria' e il quadro normativo applicabile; il giudice tributario conserva margine discrezionale nella valutazione.
  • Dopo la modifica del d.lgs. 546/1992 (art.49) la disciplina dell'art. 337 c.p.c. può trovare applicazione nel processo tributario; quando la causa pregiudicante è pendente in appello, la sospensione può essere valutata alla luce dell'art. 337 comma 2.
  • L'art. 295 c.p.c. resta applicabile nei casi in cui nessuna delle cause collegate abbia ancora avuto una decisione di merito; se invece è intervenuta una decisione di merito nell'una delle cause, l'altra può proseguire senza sospensione obbligatoria.
  • Nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento il giudice può decidere sui vizi propri dell'atto di riscossione (forme, notifiche, competenza, ecc.) anche senza attendere la pronuncia definitiva sulla legittimità dell'atto impositivo sottostante.
  • Per chi richiede la sospensione conviene allegare e dimostrare il nesso di pregiudizialità stretta e l'assenza di decisioni di merito pregresse; va considerata la discrezionalità del giudice e l'evoluzione normativa e giurisprudenziale pertinente.

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