Sentenza del 10/05/2022 n. 1555 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica - Efficacia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validita della notifica della cartella di pagamento sostenendo che l'atto era stato consegnato nelle mani di un soggetto terzo che non risultava essere convivente né familiare del destinatario. La contestazione riguarda la mancata consegna all'effettivo destinatario o a un soggetto legittimato a ricevere in sua vece secondo le regole di notifica applicabili alla riscossione tributaria.
La decisione
Il giudice ha ritenuto la notifica inefficace perché avvenuta nelle mani di un soggetto non convivente e non familiare. Di conseguenza la cartella di pagamento e gli atti consequenziali fondati su quella notifica sono stati dichiarati invalidi o sospesi in relazione agli effetti temporali connessi alla notifica. L'ente di riscossione non ha dimostrato che la consegna fosse stata eseguita a persona legittimata a ricevere l'atto; pertanto il termine per le successive azioni non ha potuto decorrere sulla base di quella notifica e l'amministrazione dovra procedere a una nuova notifica corretta per far produrre gli effetti pretendibili.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973 (norme sulla riscossione delle imposte)
Le norme che disciplinano la riscossione richiedono che la notifica della cartella sia effettuata nei modi che garantiscono al destinatario la conoscenza dell'atto; una notifica a terzi non conviventi o non familiari non produce gli effetti di efficacia temporale e sostanziale dell'atto.
Regole generali sulla notificazione (Codice di Procedura Civile - disposizioni sulla notifica a persona diversa dal destinatario)
Le regole generali sulla notifica stabiliscono che la consegna a persona diversa dal destinatario e valida solo nei casi e con le garanzie previste dalla legge (es. conviventi, parenti conviventi o domiciliatari). Se tali condizioni non sussistono la notifica e inefficace.
Massime di principio
- La notifica di una cartella di pagamento ai fini della riscossione e valida solo se effettuata al destinatario o a soggetti espressamente legittimati dalla norma (conviventi o familiari conviventi); la consegna a un terzo non convivente e inefficace.
- In caso di contestazione, grava sull'ente che ha effettuato la notifica l'onere di dimostrare che la consegna sia avvenuta regolarmente e che il ricevente fosse legittimato a ricevere l'atto.
- Una notifica inefficace impedisce l'avvio o la decorrenza dei termini per le procedure successive (ad esempio per il pagamento, per l'iscrizione a ruolo o per il decorso dei termini prescrizionali legati all'atto impugnato).
- Nei casi di incertezza sulla persona che puo ricevere la notifica e consigliabile utilizzare modalita alternative o aggiuntive che garantiscano prova certa della conoscenza dell'atto (notifica a mezzo posta certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, o notifica personale diretta), ove previste.
- Il contribuente che riceve una cartella consegnata da terzo non convivente deve tempestivamente impugnare l'atto indicando la nullita o inefficacia della notifica; la sentenza favorevole puo comportare l'annullamento degli effetti derivanti dalla notifica stessa e obbligare l'ente a rinotificare.
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