Sentenza del 10/05/2022 n. 665 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imposizione in misura proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali sull'atto notarile del 24.9.2020 di sostituzione del trustee (nomina di W. R. M. in sostituzione di P. F.P.). Il contribuente ha contestato la qualificazione dell'atto come costituzione di un nuovo vincolo di destinazione soggetto a imposta proporzionale, sostenendo che la sostituzione del trustee è fiscalmente neutra e merita l'applicazione dell'imposta in misura fissa, essendo già tassati (quando dovuti) i trasferimenti originari al trust e non sussistendo alcun effetto traslativo verso il trustee ma solo un cambio della persona che svolge la funzione fiduciaria. L'Agenzia ha invece sostenuto che la sostituzione comporta un mutamento del soggetto intestatario dei beni immobili conferiti e l'effetto di segregazione del patrimonio del nuovo trustee, giustificando la tassazione proporzionale.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo illegittimo l'avviso di liquidazione e annullandolo. Il Collegio ha affermato che la sostituzione del trustee in un trust già costituito non costituisce la costituzione di un nuovo vincolo di destinazione e che il vincolo rimane quello originario. Applicare l'imposta proporzionale alla sostituzione equivarrebbe a una doppia imposizione rispetto alla costituzione originaria del trust. Il Collegio ha richiamato anche l'orientamento della Corte di Cassazione (Sez. trib., ord. 10.1.2022 n. 410) che considera il trustee titolare solo formale dei beni e stabilisce che l'imposta proporzionale va riferita all'atto di compimento/trasferimento finale al beneficiario, non agli atti costitutivi o di semplice sostituzione del trustee. L'Agenzia è stata condannata alle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 347/1990 (Tariffa e disciplina imposte di registro, ipotecaria e catastale)
art. 1 Tariffa allegata; art. 10, comma 1
La Commissione ha ritenuto che le norme sulla tariffazione distinguano tra atti assoggettati a imposta in misura fissa e in misura proporzionale; la sostituzione del trustee, non determinando un nuovo vincolo di destinazione o un trasferimento sostanziale di proprietà, non giustifica l'applicazione della misura proporzionale.
Legge n. 286/2006 (convertito D.L. n. 262/2006)
art. 2 (in particolare comma 47 del D.L. n. 262/2006, convertito)
La disposizione sul vincolo di destinazione è stata interpretata dal Collegio nel senso che il vincolo originario nasce con l'atto costitutivo del trust e non si rinnova o rinasce per la sola sostituzione della persona che ricopre l'ufficio di trustee; pertanto la sostituzione non costituisce nuovo fatto imponibile ai fini delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.
Comunicazione operativa Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze n. X/GA/2015 del 5 maggio 2015
L'Agenzia di Firenze aveva già espresso la posizione di neutralità fiscale della modifica del trustee, assimilando la fattispecie a quella del cambio del rappresentante legale di una persona giuridica e suggerendo l'applicazione della misura fissa; la Commissione ha ritenuto contraddittorio il comportamento dell'Ufficio che non ha seguito tale indirizzo.
Giurisprudenza: Corte di Cassazione, Sez. trib., ordinanza 10.1.2022 n. 410
La Cassazione ha affermato che il trustee è intestatario formale dei beni e che i beni conferiti non entrano nel patrimonio del trustee; inoltre ha ritenuto che per imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale l'imposta proporzionale deve essere anticipata solo all'atto di effettivo trasferimento finale ai beneficiari (atto di compimento), non all'atto istitutivo o alle mere modifiche dell'ufficio del trustee.
Massime di principio
- La sostituzione del trustee in un trust già costituito è, di norma, fiscalmente neutra e non costituisce di per sé un nuovo vincolo di destinazione che giustifichi l'applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
- La tassazione proporzionale per le imposte di registro, ipotecaria e catastale è normalmente dovuta al momento dell'effettivo trasferimento finale del bene ai beneficiari (atto di compimento), non agli atti interni o organizzativi del trust (es. nomina/sostituzione del trustee).
- Per evitare contestazioni, è importante che l'atto di sostituzione documenti chiaramente l'assenza di effetti traslativi o di modifica della titolarità sostanziale dei beni (nessun trasferimento di proprietà, mera sostituzione della persona che esercita la funzione fiduciaria).
- Se l'atto di sostituzione comporta invece trascrizioni o volture che modificano formalmente l'intestazione degli immobili sul registro (trascrizione a favore del nuovo trustee con effetti sostanziali), l'Amministrazione potrebbe sostenere l'esistenza di un fatto imponibile; va quindi verificato il contenuto dell'atto e le modalità di trascrizione/voltura.
- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione) e le circolari/istruzioni dell'Agenzia sono strumenti utili da richiamare in giudizio per sostenere la neutralità fiscale della sostituzione del trustee; l'Amministrazione non può applicare criterio contrario senza motivazione coerente.
- In concreto, valutare caso per caso: se non vi è spostamento di benefici o trasferimento definitivo, la misura fissa prevale; se vi è un effettivo trasferimento di diritti reali o una modifica sostanziale della titolarità, può scattare la tassazione proporzionale.
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