Sentenza del 10/05/2022 n. 209 - Comm. Trib. Prov. Savona
Iva - Operazioni esenti - prestazioni socio-sanitarie rese da cooperativa sociale in forza di contratti di appalto con società committenti - requisiti per fruire dell'agevolazione - art.132 n.1 lett.g) della Direttiva CE del 28.11.2006 n.112 e art.10 co.1 n.21 DPR.633/1972 - sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'applicazione dell'IVA alle prestazioni rese dalla cooperativa nell'ambito della gestione in appalto di strutture RSA: l'Agenzia ha accertato IVA al 22% su importi relativi a mansioni quali manutentore, cuoco, addetto igienizzazione e coordinatore ritenute non riconducibili a prestazioni socio-sanitarie esenti; la cooperativa ha contestato sostenendo che tali prestazioni sono parte integrante o accessoria del servizio socio-sanitario globale fornito agli ospiti non autosufficienti e quindi esenti ai sensi della Direttiva CE 112/2006 art.132(1)(g) e dell'art.10 DPR 633/1972 (nn.21 e 27-ter), richiamando anche il principio di accessorietà (art.12 DPR 633/1972), pareri amministrativi e giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Cassazione.
La decisione
La Commissione Tributaria ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provati sia il requisito oggettivo (le prestazioni fornite corrispondono a quelle proprie di una casa di riposo/RSA e sono funzionali al benessere psicofisico degli ospiti, incluse pulizia, mensa, manutenzione e coordinamento) sia quello soggettivo (i destinatari sono soggetti meritevoli di tutela e la cooperativa possiede finalità di assistenza sociale compatibili con l'esenzione). Di conseguenza l'accertamento è stato annullato e le spese di lite compensate, stante la non univocità degli orientamenti in materia.
Norme richiamate
Direttiva del Consiglio CE 28.11.2006 n.112, art.132 n.1 lett. g)
Gli Stati membri esentano le seguenti operazioni: g) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale, comprese quelle fornite dalla case di riposo, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro come aventi carattere sociale
La Commissione ha applicato la nozione comunitaria di prestazioni strettamente connesse all'assistenza sociale per includere servizi delle RSA che concorrono al benessere degli ospiti.
DPR 633/1972 art.10 co.1 n.21
le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie
La norma ha natura oggettiva: le prestazioni proprie di strutture simili alle case di riposo (ivi incluse mensa, pulizia, lavanderia, prestazioni accessorie) possono beneficiare dell'esenzione indipendentemente dal soggetto erogatore.
DPR 633/1972 art.10 co.1 n.27-ter
le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti ... rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute ... o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale
La norma richiede valutazione anche del profilo soggettivo dell'erogatore; la Commissione ha ritenuto che la cooperativa, per finalità mutualistiche e caratteristiche organizzative, rientri tra gli enti aventi finalità di assistenza sociale.
DPR 633/1972 art.12
Principio di accessorietà: le prestazioni accessorie seguono il regime IVA della prestazione principale; utilizzato dalla cooperativa per giustificare l'esenzione delle attività ancillari (pasti, pulizia, ecc.).
DPCM 14.2.2001 art.3
Richiamato per delimitare le condizioni di applicabilità dell'esenzione: la Commissione ha però considerato le RSA oggetto dei contratti come strutture assimilabili alle case di riposo ai fini dell'esenzione.
Legge 28.12.2005 n.208 art.1 comma 960 lettera c) (modifica tabella A allegato DPR 633/1972)
Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi
Introduzione di un criterio favorevole riconoscente un regime agevolato per le cooperative sociali che rendono queste prestazioni; la Commissione ha usato la norma come argomento interpretativo anche per periodi anteriori.
Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) art.10 comma 1
Riferimento sul trattamento sanzionatorio: in presenza di incertezza normativa giustificata dalla non univocità degli orientamenti, la Commissione ha compensato le spese e valutato con cautela l'irrogazione di sanzioni.
Massime di principio
- Quando una cooperativa gestisce globalmente una RSA (contratto di appalto che include alloggio, assistenza, infermieristica, pasti, pulizia, manutenzione e coordinamento), le prestazioni accessorie quali pulizia, mensa, manutenzione e coordinamento possono essere considerate strettamente connesse al servizio principale e quindi rientrare nell'esenzione IVA prevista per le case di riposo e strutture similari.
- L'analisi si basa su due requisiti cumulativi: oggettivo (natura della prestazione) e soggettivo (beneficiari e finalità dell'ente). Entrambi devono essere valutati nel caso concreto sulla base di contratti, destinatari e modalità operative.
- Il principio di accessorietà (art.12 DPR 633/1972) permette di estendere il regime della prestazione principale anche alle prestazioni ancillari quando queste sono funzionali e inscindibili dal servizio principale.
- La qualifica soggettiva dell'erogatore non esclude le società commerciali se risultano riconoscibili come enti aventi finalità di assistenza sociale (valutazione collegiale basata su scopo mutualistico, destinazione degli utili, attività effettiva).
- L'esenzione può applicarsi anche quando le prestazioni sono rese tramite appalto a beneficio di utenti finali, purché sia dimostrato il nesso funzionale e il contesto (RSA o struttura similare) e la presenza dei destinatari tutelati dalla norma.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali e amministrativi non univoci, occorre documentare adeguatamente il rapporto contrattuale, le mansioni del personale e la destinazione dei servizi; questo può anche incidere sulla valutazione delle sanzioni.
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