Sentenza del 10/05/2022 n. 1561 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento - Tributi locali - Sentenza definitiva - Riscossione coattiva - Prescrizione decennale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava la legittimità della riscossione coattiva di tributi locali iscritti a ruolo, deducendo che dovesse operare il termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4) c.c. mentre il resistente sosteneva l'applicabilità del termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 2953 c.c. in quanto la riscossione era conseguenza di una sentenza definitiva del giudice tributario sfavorevole al contribuente.
La decisione
la Corte ha ritenuto che quando la riscossione coattiva di tributi locali consegue a una sentenza definitiva del giudice tributario sfavorevole al contribuente, trova applicazione il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2953 c.c. e non il termine quinquennale dell'art. 2948, n. 4) c.c. (quest'ultimo si applica esclusivamente quando la definitività dell'avviso di accertamento deriva dall'omessa impugnazione da parte del contribuente). Di conseguenza la riscossione è soggetta al termine decennale. (Testo integrale della sentenza non fornito.)
Norme richiamate
art. 2953 c.c.
applicato quale termine prescrizionale decennale per la riscossione coattiva di tributi locali quando la pretesa deriva da una sentenza definitiva del giudice tributario
art. 2948, n. 4) c.c.
prevede il termine prescrizionale quinquennale, ma la norma è stata interpretata come applicabile solo se la definitività dell'avviso di accertamento deriva dall'omessa impugnazione da parte del contribuente, non quando la definitività è conseguenza di una sentenza giudiziale definitiva
Massime di principio
- Se la riscossione coattiva deriva da una sentenza definitiva sfavorevole al contribuente, deve applicarsi il termine prescrizionale decennale (art. 2953 c.c.).
- Il termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4) c.c. si applica soltanto quando la definitività dell'atto impositivo deriva dall'omessa impugnazione da parte del contribuente, non quando la definitività è determinata da una pronuncia giudiziale.
- In situazioni simili, verificare sempre la causa della definitività (sentenza giudiziale vs omissione dell'impugnazione): da ciò dipende quale termine prescrizionale è operativo.
- Per valutare la decorrenza della prescrizione occorre accertare la data da cui la pretesa è divenuta esecutiva (es. data della sentenza definitiva o della sua esecutività) e considerare eventuali atti interruttivi o sospensivi; l'onere della prova sulle modalità e sulle date della notificazione/definitività grava sulle parti che ne fanno valere gli effetti.
- Se si è contribuente e si intende opporre la prescrizione, documentare chiaramente la causa della definitività e le date rilevanti; se si è ente impositore, conservare e produrre la documentazione che dimostri la sentenza definitiva e i termini di iscrizione a ruolo.
Testo integrale
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