Sentenza del 10/05/2022 n. 1562 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Impugnazione - Ruoli e Cartelle di pagamento - Estratto di ruolo - 60 giorni - Termine perentorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto applicabile l'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, stabilendo che il termine di 60 giorni per proporre il ricorso decorre dalla consegna dell'estratto di ruolo e ha natura perentoria. Il ricorso proposto oltre tale termine è stato dichiarato inammissibile per decadenza dal diritto di impugnare, con prevalenza della resistente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso concerne la tempestività dell'impugnazione dei ruoli e delle cartelle di pagamento di cui il contribuente è venuto a conoscenza mediante l'estratto di ruolo. La questione principale è se e quando decorre il termine per proporre il ricorso, in relazione all'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, che impone un termine di 60 giorni.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 1
La norma è stata interpretata nel senso che il termine di 60 giorni per proporre il ricorso decorre dalla consegna dell'estratto di ruolo e ha carattere perentorio; il suo superamento comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, se correttamente consegnato, costituisce l'atto che fa decorrere il termine di 60 giorni per proporre il ricorso avverso ruoli e cartelle.
- Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 è perentorio: il mancato rispetto determina l'inammissibilità del ricorso e la decadenza dal diritto di impugnare.
- È fondamentale conservare e documentare la prova della data di ricezione/consegna dell'estratto di ruolo (ricevute, attestazioni, testimoni) poiché da quella data decorrono i termini.
- Se si ritiene che la consegna sia viziata o non valida (assenza di prova di notifica, elemento essenziale mancante nell'estratto), occorre contestare immediatamente la validità della notifica e valutare azioni alternative per sospendere o impedire la decorrenza del termine.
- In caso di dubbio sulla natura del documento ricevuto, considerare l'immediato deposito del ricorso entro 60 giorni dalla conoscenza effettiva dell'estratto, o impugnare simultaneamente la validità della notifica e il merito, per evitare decadenze procedurali.
- Verificare sempre la competenza dell'autorità giudiziaria (Commissione Tributaria competente) e i requisiti formali del ricorso, poiché l'inammissibilità per tardività si somma ad altre possibili cause di irricevibilità.
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