Cassazione Civile, Ordinanza n. 31020/2025 del 26/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
Un acquirente aveva convenuto in giudizio la società venditrice di due apparecchi acustici acquistati nel 2020, deducendo che uno dei due, quello destinato all'orecchio sinistro, fosse sottodimensionato rispetto al padiglione auricolare, quindi instabile e inidoneo all'uso, e che per tale ragione fosse stato smarrito poco dopo il ritiro in negozio. Chiedeva l'accertamento del vizio, la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda, ritenendo tardiva la denuncia del vizio e non provati né il difetto né la contestazione immediata, condannando inoltre l'attore per lite temeraria. In appello il tribunale aveva invece riformato la decisione, accertando il vizio ex art. 1490 c.c., la tempestiva denuncia verbale, dichiarando la risoluzione del contratto e condannando la venditrice alla restituzione del prezzo e al risarcimento di euro 700. La società venditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) travisamento della testimonianza del figlio dell'attore e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., perché il tribunale avrebbe ricavato dalla deposizione fatti non desumibili (smarrimento causato dal sottodimensionamento, contestazione immediata del vizio); (2) travisamento del documento di riparazione, perché il report richiamato riguardava l'apparecchio destro e non quello sinistro; (3) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; (4) omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dall'azione per tardiva denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che il tribunale avesse attribuito alla testimonianza e al report probatorio contenuti oggettivamente non ricavabili dagli atti, con conseguente travisamento della prova e violazione dell'art. 115 c.p.c. Tale errore era decisivo, perché la decisione di merito si fondava proprio su quelle informazioni per ritenere provato il vizio, la causa dello smarrimento e la tempestiva denuncia. È stato ritenuto infondato il terzo motivo, poiché l'accoglimento dell'appello implicava il rigetto dell'eccezione di inammissibilità, sicché non vi era omessa pronuncia in senso tecnico. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Pavia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia sulla base di inferenze probatorie realmente riconducibili alla testimonianza e al documento prodotti. La statuizione sulle spese è stata demandata al giudice del rinvio.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla garanzia per vizi della cosa venduta, applicata dal tribunale per affermare la presenza di un bene inidoneo all'uso
richiamato in relazione alla decadenza dall'azione per mancata tempestiva denuncia dei vizi
il giudice deve fondare la decisione sulle prove ritualmente acquisite; è censurabile in cassazione l'utilizzo di informazioni probatorie inesistenti o oggettivamente non desumibili dagli atti
invocato per l'eccezione di omessa pronuncia; la Corte ribadisce che non vi è vizio se la decisione adottata implica il rigetto implicito della questione
richiamato con riguardo all'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per le censure di nullità per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il controllo di legittimità sull'omesso esame/travisamento di fatti e per la deducibilità del travisamento probatorio decisivo
menzionato per distinguere il travisamento della prova, non riducibile alla revocazione quando il fatto sia stato oggetto di contrasto tra le parti
richiamato nel procedimento accelerato di definizione anticipata
richiamato per la decisione in camera di consiglio a seguito di istanza di definizione
richiamato solo in relazione alla condanna per lite temeraria pronunciata dal giudice di pace, poi travolta dalla riforma di appello
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta del tutto la statuizione su una domanda, eccezione o deduzione che richieda necessariamente un accoglimento o un rigetto; non sussiste quando la decisione adottata è logicamente incompatibile con la tesi non esaminata, perché ciò integra un rigetto implicito.
- Il travisamento della prova è deducibile in cassazione quando il giudice di merito attribuisca a una testimonianza o a un documento un contenuto oggettivamente inesistente o non ricavabile, diverso dal dato processuale effettivamente acquisito; non è invece sindacabile il solo apprezzamento di attendibilità o di maggiore/minore persuasività della prova.
- Per essere rilevante, il travisamento probatorio deve essere decisivo: la parte ricorrente deve mostrare che, senza l'errore percettivo sul contenuto della prova, la decisione sarebbe stata necessariamente diversa.
- Se una censura si fonda su un documento o su una deposizione, il giudice non può desumerne fatti riferiti a un bene diverso o a una circostanza non attestata; il controllo di legittimità può verificare la corrispondenza tra il contenuto oggettivo della prova e l'informazione tratta in sentenza.
- La denuncia del vizio della cosa venduta e la relativa decadenza devono essere valutate sulla base di fatti effettivamente provati; se l'accertamento del vizio e della tempestività della denuncia dipende da prove travisate, la decisione va cassata per nuovo esame.
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